Cassazione Penale, Sentenza n. 39960/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto del 27/08/2025 per violazione dell'art. 382 c.p.p.; il ricorrente sosteneva che mancasse lo stato di flagranza idoneo a giustificare l'arresto poiché, appena fermato, aveva spontaneamente consegnato lo stupefacente e non stava commettendo alcun reato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in sede di convalida, il giudice verifica ex ante la ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria e la configurabilità astratta del reato alla luce degli elementi conoscibili al momento dell'arresto, senza entrare nel merito della responsabilità o delle esigenze cautelari. Nel caso concreto, la condotta dell'imputato (ammettere di detenere la droga "conto terzi" e non indicare il titolare) era compatibile con il concorso nel reato di detenzione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990), giustificando la convalida. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte ritiene che la contestazione sulla mancanza di flagranza debba essere valutata con il criterio della ragionevolezza dell'operato della polizia al momento dell'arresto, non con una valutazione di merito successiva
artt. 380 e 381 cod. proc. pen.
Richiamati quali articoli che individuano i reati per i quali può operare l'arresto in flagranza; la convalida richiede solo verifica ex ante della ipotizzabilità di uno dei reati richiamati, non una decisione sul merito
art. 386, comma terzo e art. 390, comma primo cod. proc. pen.
art. 386, comma 3 e art. 390, comma 1 c.p.p.
Norme procedurali sui termini e sulle modalità della convalida dell'arresto che il giudice deve verificare insieme alla ragionevolezza dell'intervento di polizia
Norma sostanziale che sanziona la detenzione a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che la detenzione "conto terzi" e l'ammissione del ruolo di custodia costituiscano contributo consapevole idoneo a integrare il concorso nel reato
Norma che regola l'onere delle spese in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento stabilito
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto comunque sussistere gli estremi per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice effettua una verifica ex ante della legittimità dell'arresto valutando la ragionevolezza dell'intervento della polizia e la configurabilità astratta del reato sulla base degli elementi conoscibili al momento dell'arresto, senza entrare nel merito della responsabilità penale
- La mera consegna spontanea di stupefacente al momento del fermo non annulla automaticamente la possibilità di convalida dell'arresto se sussistono elementi che rendono ragionevolmente ipotizzabile un ruolo nel traffico (es. detenzione per conto di terzi, bilancini, semi, denaro)
- Chi detiene stupefacente "conto terzi" può essere ritenuto concorrente nel reato di spaccio se il comportamento dimostra un contributo consapevole o una collaborazione utile all'illecito, anche se privo di compiti operativi
- Il difensore che impugna la convalida dovrebbe mirare a dimostrare un eccesso di discrezionalità da parte della polizia o l'assenza, già al momento dell'arresto, di elementi minimi di tipicità del reato; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie
- Le spese e sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p. possono essere applicate anche quando non si ravvisano profili di colpa gravi nella proposizione del ricorso, se il Collegio ritiene equo il contributo alla Cassa delle ammende
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