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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28138/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della convalida dell'arresto per tentato furto aggravato dalla destrezza; il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 381 cod. proc. pen. e 625, primo comma, n. 4, cod. pen. La difesa sostiene che la circostanza aggravante della "destrezza" non sarebbe adeguatamente descritta (il verbale parla solo di "mossa fulminea" senza riferimenti a ingegnosità o sotterfugi) e, comunque, che il tentato furto così contestato sarebbe punito con pena massima non superiore a due anni e quindi non rientrerebbe nei casi per i quali l'art. 381, comma 1, cod. proc. pen. autorizza l'arresto facoltativo.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come tentato furto aggravato dalla destrezza, richiamando giurisprudenza che considera la rapidità del gesto (espressa anche come "mossa fulminea") idonea a integrare la destrezza quando sorprende o elude la vigilanza della vittima anche se il bene non è a stretto contatto con la persona offesa. È stata confermata la sussistenza dello stato di flagranza e la legittimità della convalida dell'arresto ai sensi dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen.; la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. La requisitoria scritta del Procuratore generale è stata dichiarata non considerabile per tardività.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (furto), primo comma, n. 4

    La circostanza aggravante della "destrezza" può configurarsi anche quando l'azione sia caratterizzata da spiccata rapidità tale da eludere la vigilanza sulla cosa, anche se il bene non è a stretto contatto con la vittima.

  • art. 381 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi di arresto facoltativo in flagranza per delitti per i quali la legge prevede pena della reclusione con massimo superiore a tre anni; la Corte ha ritenuto applicabile la norma al tentato furto aggravato dalla destrezza.

  • art. 382 cod. proc. pen.

    Disciplina lo stato di flagranza; il Tribunale ha correttamente rilevato la sussistenza della flagranza rispetto alla condotta descritta.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Fissa il termine entro cui deve essere depositata la requisitoria scritta del Procuratore generale; la Corte non ha tenuto conto della requisitoria trasmessa oltre tale termine per incompatibilità con il contraddittorio cartolare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla ricorrente.

  • D.I. 28/10/2020, n.137 conv. L. 18/12/2020, n.176 (disciplina trasmissione requisitorie)

    Richiamato in relazione alla trasmissione telematica della requisitoria del Procuratore generale; la Corte ha considerato la requisitoria tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 611 c.p.p.

Massime di principio

  • La sola "mossa fulminea" o la spiccata rapidità nell'azione può, secondo la giurisprudenza della Cassazione, essere sufficiente a integrare la circostanza aggravante della destrezza quando sia idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del proprietario sulla res.
  • Per la legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) è determinante la pena prevista per il reato contestato: l'arresto è consentito per delitti la cui pena della reclusione abbia massimo superiore a tre anni; occorre dunque valutare l'assetto sanzionatorio anche in ipotesi di tentativo e di aggravanti.
  • La sussistenza dello stato di flagranza va valutata sulle modalità fattuali descritte dagli atti; quando la ricostruzione non sia contestata dal difensore e risulti congrua, la convalida dell'arresto trova solida base.
  • Le memorie o requisitorie depositate oltre i termini previsti dall'art. 611 c.p.p. non devono essere prese in considerazione dalla Cassazione, perché il termine serve all'effettività del contraddittorio cartolare.
  • In sede difensiva, per contestare l'aggravante della destrezza è opportuno produrre elementi probatori o argomentazioni specifiche che dimostrino l'assenza di quegli elementi strutturali (es.: mancanza di capacità di eludere la vigilanza, assenza di rapidità idonea a sorprendere) che la giurisprudenza ritiene rilevanti.

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