Cassazione Penale, Ordinanza n. 02158/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Messina deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non soddisfaceva i requisiti di specificità dell'art. 581 c.p.p. e non si confrontava con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, che aveva valorizzato la concreta compromissione del sistema frenante di una vettura e la potenzialità offensiva della condotta rispetto alla persona offesa e a una platea indeterminata di utenti della strada.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non riconoscibile nel caso concreto, in ragione della concreta offensività della condotta e della sua idoneità a porre in pericolo la persona offesa e un numero indeterminato di utenti della strada.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti rende il motivo generico e il ricorso inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico, non è sufficientemente determinato e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede una critica puntuale alla valutazione complessiva della gravità concreta della condotta svolta dal giudice di merito.
- La nozione di particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti una concreta potenzialità offensiva verso la persona offesa e verso una pluralità indeterminata di terzi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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