Cassazione Penale, Ordinanza n. 21417/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che, confermando la responsabilità penale per plurime cessioni di sostanza stupefacente a venti acquirenti identificati per un minimo di 2.573 dosi nel periodo dal 2017 al gennaio 2021, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa. Con l'unico motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato elementi favorevoli, tra cui la prospettata finalità di provvedere al sostentamento familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non si confronta con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva esaminato gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti nel negare le attenuanti generiche, valorizzando l'entità delle condotte di spaccio, la disponibilità economica dell'imputato, la sua astensione da attività lavorativa e reputando recessiva la formale incensuratezza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice di merito ha legittimamente fondato il diniego delle attenuanti generiche sulla valutazione complessiva degli elementi indicati dalla norma per la commisurazione della pena, ritenuti prevalenti nel caso concreto.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto sorretto da motivazione non censurabile in cassazione perché basata su elementi concreti e logicamente apprezzati.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare una diversa lettura dei fatti.
- Il giudice di merito può negare le circostanze attenuanti generiche valorizzando, ai sensi dell'art. 133 c.p., la gravità concreta della condotta, la sua sistematicità e ogni altro elemento negativo ritenuto prevalente rispetto agli aspetti favorevoli.
- La formale incensuratezza dell'imputato non impone di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche, potendo essere considerata recessiva rispetto ad altri elementi sfavorevoli adeguatamente motivati.
- In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio richiede la dimostrazione di un effettivo vizio di motivazione o di violazione di legge; in difetto, la decisione di merito resta insindacabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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