Cassazione Penale, Sentenza n. 34384/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della richiesta di sequestro preventivo di beni nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di Parisi. Il Procuratore Generale deduceva inosservanza di norme processuali e sostanziali (tra cui disposizioni del d.lgs. n.159/2011) e carenza di motivazione, lamentando che la Corte non avrebbe adeguatamente verificato l'incidenza del costo dei beni sul reddito disponibile, né considerato le spese di mantenimento del nucleo familiare, limitandosi a controllare il mero riscontro di una differenza positiva tra reddito dichiarato e spese di sussistenza nell'anno di acquisto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto non era stato devoluto al giudice d'appello e risultava formulato in termini generici. Di merito la Corte d'appello aveva condiviso la valutazione del Tribunale sulla pericolosità di Parisi ma aveva ritenuto che la sproporzione reddituale non fosse stata continua e che i beni contestati fossero stati acquisiti in periodi non ricompresi nelle finestre temporali di manifestazione della sproporzione. La richiesta di annullamento con rinvio proposta dal Procuratore Generale è stata quindi respinta per inammissibilità del ricorso; il provvedimento impugnato è sostanzialmente confermato.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come norma la cui inosservanza sarebbe stata dedotta; la Corte rileva però che le censure non sono state devolute in appello e il motivo è generico, con conseguente inammissibilità del ricorso.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (disposizioni sulla prevenzione patrimoniale)
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. b) e c.; art. 24
La normativa sulle misure di prevenzione è il quadro di riferimento del procedimento: il ricorrente contestava la valutazione della sproporzione patrimoniale e l'insufficiente verifica della legittima provenienza dei beni. La Corte territoriale ha valutato la sproporzione con riferimento a finestre temporali specifiche e al periodo di acquisizione dei beni, ritenendo compatibili alcuni acquisti con le fonti lecite di reddito.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato dalla Cassazione per affermare l'inammissibilità del motivo che solleva questioni di merito non devolute all'appello: la Corte di legittimità non può esaminare censure che non siano state previamente sottoposte al giudice d'appello.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è possibile sollevare questioni di merito che non siano state devolute e trattate davanti alla Corte d'appello; occorre che i motivi di censura siano specifici e adeguatamente sviluppati in appello.
- Nelle procedure di prevenzione patrimoniale il giudice valuta la sproporzione confrontando i periodi di manifestazione della pericolosità con le date di acquisto dei beni: acquisti anteriori o esterni alle finestre temporali di sproporzione possono escludere il vincolo ablativo.
- Non è sufficiente indicare una mera differenza positiva tra reddito dichiarato e spese nell'anno di acquisto: per dimostrare la legittima provenienza dei beni è preferibile documentare la provvista, considerare i costi familiari e l'incidenza dell'acquisto sul reddito disponibile.
- L'onere difensivo di provare la lecita provenienza dei beni richiede elementi fattuali concreti (movimenti bancari, fonti di reddito documentate, finanziamenti regolari) e non affermazioni generiche sulla compatibilità reddituale.
- La Corte di cassazione limita il controllo al rispetto di norme e criteri giuridici e non entra nel sindacato di merito sulle valutazioni di fatto compiute dal giudice del merito salvo vizi ben indicati e devoluti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34341/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34343/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34347/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34349/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34350/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34355/2023 del 04/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →