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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01652/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio in cui la Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente la domanda di un avvocato volta a ottenere il compenso per l'attivita' di assistenza legale prestata in favore della controparte, liquidando euro 20.400,34. Il professionista aveva poi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, ma tale ricorso era stato dichiarato inammissibile con ordinanza della Cassazione. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il medesimo ricorrente deduceva: (1) che l'ordinanza revocanda avrebbe erroneamente applicato l'art. 4 d.m. n. 55 del 2014 anziche' la disciplina ratione temporis applicabile di cui all'art. 3 della tariffa penale del d.m. n. 127 del 2004; (2) che vi sarebbe stato errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., poiche' la Corte avrebbe male letto il secondo motivo del ricorso principale, omettendo di esaminare censure relative a omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi concernenti alcune voci della parcella e alcuni errori di calcolo (consultazione con il magistrato, indennita' di accesso agli uffici, indennita' di trasferta, numero delle udienze).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i vizi denunciati non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma questioni di diritto, di valutazione della motivazione o di erronea considerazione dell'oggetto dei motivi di ricorso, tutte estranee all'ambito dell'art. 391-bis c.p.c. In particolare, la censura sulla disciplina normativa applicata non e' stata considerata revocatoria; quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l'ordinanza impugnata aveva effettivamente esaminato il relativo motivo del ricorso principale e che l'eventuale insufficienza o non condivisione della motivazione non equivale a errore di fatto. Sono state inoltre poste le spese a carico del ricorrente ed e' stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione o una svista materiale su un fatto decisivo, non oggetto di controversia e non gia' deciso dal giudice.

  • art. 394, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come parametro dell'asserito errore di fatto, ma la Corte ha escluso che le doglianze rientrassero nell'errore revocatorio.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    la sua asserita applicazione al posto di altra disciplina e' stata ritenuta una censura di diritto, non un errore revocatorio.

  • art. 3 della tariffa penale del d.m. n. 127 del 2004

    indicata dal ricorrente come disciplina ratione temporis corretta per la liquidazione dei compensi professionali in materia penale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la dichiarazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'importo ulteriore pari a quello dovuto per il ricorso, in caso di soccombenza e ricorrenza dei presupposti.

Massime di principio

  • La revocazione della decisione della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. e' ammissibile solo se si deduce un vero errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., cioe' una falsa percezione di un fatto decisivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste dell'errore di fatto, mira in realta' a contestare la corretta applicazione della legge, la valutazione della motivazione o l'interpretazione dell'oggetto dei motivi di ricorso.
  • L'errore revocatorio non sussiste se il motivo di ricorso e' stato comunque esaminato e deciso, anche quando la motivazione non replichi puntualmente a tutte le singole argomentazioni svolte dalla parte.
  • Non puo' essere qualificato come "fatto" ai fini della revocazione un motivo di ricorso, ne' puo' essere denunciata con revocazione la sola omessa o errata pronuncia che integri, al piu', un error in procedendo o in iudicando.
  • Se la questione dedotta era gia' oggetto di controversia e di pronuncia da parte del giudice, viene meno il presupposto dell'errore di fatto revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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