Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24912/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Le lavoratrici avevano agito per ottenere la declaratoria del diritto all'assunzione da parte della società subentrante nell'appalto, o comunque la costituzione del rapporto di lavoro sin dal 1 febbraio 2015, con conservazione dell'anzianità e del trattamento economico e normativo goduto alle dipendenze della precedente appaltatrice del servizio mensa di una struttura sanitaria. In primo grado era stato riconosciuto il diritto all'assunzione e un risarcimento parametrato alle retribuzioni maturate; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la clausola sociale del CCNL imponesse l'assunzione solo del personale addetto alla produzione dei pasti interni, escludendo i lavoratori impiegati anche nei pasti esterni, e che, in presenza di esubero, fosse legittimo selezionare gli assunti secondo il criterio della minore anzianità. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno denunciato, in sintesi: omessa pronuncia sull'obbligo di assumere tutto il personale risultante dal capitolato; violazione delle regole sul valore della contestazione e sull'onere della prova quanto alla loro asserita estraneità ai pasti esterni; omessa valutazione di fatti decisivi sulla loro effettiva adibizione ai pasti esterni; violazione dei principi di correttezza e dell'onere probatorio nella scelta dei lavoratori da assumere; illegittimità del criterio di esclusione fondato sulla sola anzianità, in assenza di un criterio concordato con le organizzazioni sindacali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi espressi dalla Cassazione sulla portata della clausola sociale e del capitolato di appalto, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che la società subentrante potesse limitare ex post e unilateralmente la platea dei lavoratori da assumere facendo leva sulla sola anzianità o sulla distinzione tra pasti interni ed esterni, quando il capitolato indicava 143 addetti da prendere in carico e l'appalto era unitario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia/ultrapetizione; la Corte non si è soffermata su una specifica violazione di tale norma, perché ha accolto il ricorso per errata interpretazione delle clausole contrattuali e collettive.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della contestazione dei fatti allegati; la censura resta assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di autonoma decisione perché assorbito.

  • art. 1372 c.c.

    evocato per sostenere la vincolatività del capitolato/contratto di appalto; la Corte valorizza il dato letterale del capitolato accettato dalla subentrante.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato più volte in relazione all'onere della prova e alla selezione dei lavoratori; le censure restano assorbite, ma la Corte sottolinea che non era consentito ricavare ex post criteri unilaterali di esclusione.

  • artt. 1175 e 1176 c.c.

    richiamati per la correttezza nella gestione del subentro e nella scelta dei lavoratori; la Corte li menziona solo nel contesto dei motivi assorbiti.

  • art. 332 CCNL settore Pubblici esercizi

    la clausola sociale impone alla gestione subentrante di assumere il personale addetto all'appalto regolarmente iscritto da almeno tre mesi; la finalità è garantire la continuità occupazionale e non consente esclusioni unilaterali ex post basate su criteri non previsti.

  • art. 335 CCNL settore Pubblici esercizi

    letto in coordinamento con la clausola sociale: la garanzia riguarda il personale addetto all'appalto nei limiti indicati dal contratto collettivo e dal capitolato, con tutela della continuità del rapporto di lavoro.

  • art. 41 Cost.

    richiamato per affermare che la clausola sociale è compatibile con la libertà di iniziativa economica, purché formulata in modo da contemperarla con gli altri valori costituzionali e di mercato.

  • art. 35 Cost.

    richiamato per la tutela del diritto al lavoro, indicato come valore che la clausola sociale contribuisce a proteggere.

Massime di principio

  • Nelle successioni di appalto, la clausola sociale va interpretata secondo il dato letterale e la finalità di continuità occupazionale: se il contratto collettivo e il capitolato individuano un numero determinato di addetti da riassorbire, l'impresa subentrante non può ridurre unilateralmente la platea dei lavoratori da assumere sulla base di valutazioni ex post.
  • Il requisito di anzianità previsto dalla clausola sociale opera come condizione di tutela del passaggio dei lavoratori dell'appalto e non legittima, di per sé, una selezione discrezionale dei riassorbibili quando il capitolato indichi nominativamente o quantitativamente il personale da prendere in carico.
  • Eventuali esigenze organizzative o economiche dell'impresa subentrante non possono incidere retroattivamente sul diritto all'assunzione dei lavoratori già ricompresi nel perimetro di riassorbimento stabilito dalla disciplina collettiva e dal capitolato accettato.
  • In presenza di un appalto unitario, la distinzione interna tra diverse attività svolte nel servizio non può essere utilizzata per escludere dal riassorbimento lavoratori che risultino compresi nell'organico indicato come da prendere in carico, salvo che il titolo contrattuale preveda in modo chiaro una diversa delimitazione.
  • La clausola sociale, se costruita per salvaguardare la continuità del rapporto di lavoro, è compatibile con i principi di libertà economica e concorrenza solo se non consente selezioni arbitrarie o criteri di esclusione non predeterminati o concordati.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.