Cassazione Penale, Ordinanza n. 14245/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione. Il ricorrente ha censurato, da un lato, l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione sostenendo una lettura alternativa delle risultanze probatorie e insistendo su profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito; dall'altro, ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione del minimo edittale e chiedendo una riduzione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che la prima doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la seconda era infondata perché la Corte di appello aveva congruamente ritenuto adeguata la pena inflitta, già commisurata tenendo conto delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo sulla responsabilità per evasione fosse meramente reiterativo e volto a ottenere una diversa valutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e che la censura sul trattamento sanzionatorio fosse priva di fondamento, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e non viziato sulla congruità della pena, già determinata con applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di evasione si integra anche quando l'imputato si allontani dallo stato custodiale per eludere la vigilanza, senza che assumano rilievo, ai fini della tipicità, la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o i motivi dell'allontanamento.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di appello ha ritenuto congrua la pena già inflitta dal giudice di primo grado sulla base dei criteri di commisurazione della pena, senza ravvisare ragioni per una ulteriore riduzione al minimo edittale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né una lettura alternativa delle fonti di prova quando la censura si risolva in una mera contestazione del merito già esaminata dai giudici di merito.
- Nel reato di evasione, ai fini dell'integrazione della fattispecie, è sufficiente l'allontanamento dallo stato custodiale finalizzato a eludere la vigilanza; non sono elementi decisivi, di per sé soli, la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o i motivi soggettivi dell'agente.
- La censura relativa al trattamento sanzionatorio è infondata quando la pena sia stata determinata con motivazione logica e congrua, tenendo conto delle attenuanti generiche e della recidiva, senza elementi che impongano la riduzione al minimo edittale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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