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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48302/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 27/10/2022 che, in parziale riforma del primo grado, aveva condannato Nicolosi per il delitto di riciclaggio relativo a un'autobetoniera, rideterminando la pena (2 anni e 8 mesi di reclusione e 800,00 euro di multa) e confermando l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Il ricorso era articolato in tre motivi (non dettagliati nel testo fornito). Durante il procedimento di cassazione è intervenuto il decesso dell'imputato (23/06/2023), comunicato dal difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che, per effetto della morte dell'imputato, il reato si è estinto ai sensi dell'art. 150 cod. pen. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. La decisione specifica che, essendo esaurito il rapporto processuale, non è possibile pronunciarsi sul merito (non è consentita una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.). Di conseguenza la condanna e le pene accessorie sono state annullate senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 150 cod. pen.

    estinzione del reato per morte dell'imputato

    La Corte ha ritenuto che la morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'impossibilità di proseguire il processo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    annullamento senza rinvio

    Applicata per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il reato si è estinto per morte dell'imputato e il rapporto processuale è esaurito.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    divieto di pronuncia di proscioglimento nel merito

    La Corte ha richiamato la norma per spiegare che, dopo l'estinzione del reato per morte, non è possibile sostituire l'annullamento con una pronuncia di proscioglimento nel merito.

Massime di principio

  • Se l'imputato muore durante il procedimento dopo la proposizione del ricorso in Cassazione, il reato si estingue (art. 150 c.p.) e la Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata (art. 620 c.p.p.).
  • La morte dell'imputato esaurisce il rapporto processuale, impedendo ogni pronuncia sul merito (non è possibile ottenere un 'proscioglimento' di merito una volta estinto il reato).
  • Anche le pene accessorie vengono meno per effetto dell'estinzione del reato; eventuali richieste di annullamento limitato (es. solo delle pene accessorie) possono risultare superate dall'estinzione totale del reato.
  • È compito del difensore comunicare tempestivamente e comprovare il decesso (es. con certificato di morte) per consentire l'applicazione delle regole di estinzione e l'annullamento del procedimento.
  • Se la morte interviene in fasi processuali diverse (es. prima della proposizione del ricorso in cassazione o prima di sentenze non ancora definitive), occorre verificare le regole applicabili sui termini e sugli effetti dell'estinzione del reato in relazione allo stato del processo.

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