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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30235/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d\'Appello di Bologna che confermava le condanne per due rapine aggravate ai danni di due farmaciste. Jendoubi Wahid contestava la quantificazione della pena (violazione dell\'art. 133 cod. pen. e art. 62-bis cod. pen.), sostenendo che la pena fosse eccessiva e che non fosse stato valutato adeguatamente il suo contributo collaborativo con dichiarazioni etero-accusatorie. El Ibrahimi Soufiane deduceva: a) illegittimità del rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del suo difensore (contestando l\'applicazione formale della giurisprudenza senza bilanciamento tra celerità e diritto di difesa); b) illegittima utilizzazione dell\'incidente probatorio (disposto dopo l\'ammissione del rito abbreviato) per sentire il coimputato, sostenendo che tale atto sarebbe stato inutilizzabile perché non necessario ai fini dell\'accertamento della responsabilità

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Jendoubi Wahid ritenendo che la quantificazione della pena rientri nella ampia discrezionalità dei giudici di merito e che la motivazione della Corte d\'appello fosse sufficiente (richiamo ai criteri dell\'art. 133 cod. pen., giustificazione del discostamento dal minimo per il "modus operandi" allarmante e concessione di attenuanti in prevalenza). Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Il ricorso di El Ibrahimi Soufiane è stato rigettato nel merito: il rigetto della richiesta di differimento è stato ritenuto legittimo perché il difensore non aveva soddisfatto i requisiti previsti dall\'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. (tempestiva e specifica motivazione, assenza di altro codifensore, impossibilità di sostituto), mentre la censura sull\'utilizzazione dell\'incidente probatorio è infondata sia perché il giudice che procede può integrare le prove anche nel rito abbreviato (richiamo all\'art. 507 c.p.p. e giurisprudenza) sia perché l\'interrogatorio contestato non è stato posto a base della conferma di responsabilità e quindi il ricorrente non ha interesse ad impugnare (richiamo agli artt. 591 e 568 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina i criteri per la determinazione della pena: i giudici di merito hanno ampio margine discrezionale ma devono dichiarare di avere adottato i criteri di cui all\'articolo; motivazione generica (es. "pena congrua", "pena equa") è sufficiente salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media dell\'edittale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in riferimento ai parametri aggravanti/attenuanti per la quantificazione della pena; dalla sentenza non emerge che tale richiamo abbia determinato un diverso apprezzamento da parte del giudice di merito.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Prevede la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto in determinate ipotesi; richiamato per indicare la modalità di svolgimento del procedimento di cassazione.

  • art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

    art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti del legittimo impedimento del difensore per l\'assoluta impossibilità a comparire: tempestiva rappresentazione dell\'impedimento, specifica indicazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza in altro processo, assenza di altro codifensore e impossibilità di avvalersi di un sostituto.

  • art. 102 c.p.p.

    Regola la nomina del difensore sostituto; rilevante per valutare l\'esistenza o meno dell\'impossibilità di avvalersi di un sostituto e quindi per la valutazione del legittimo impedimento.

  • art. 441, comma 5, c.p.p.

    art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplina l\'incidente probatorio e la sua utilizzazione; citata dal ricorrente per contestare l\'utilizzabilità dell\'atto ma la Corte ha ritenuto l\'incidente utilizzabile se non decisivo per la conferma della responsabilità.

  • art. 507 c.p.p.

    Norma sul potere del giudice di integrazione delle prove nel dibattimento; la Corte ha richiamato l\'analogia con il rito abbreviato, affermando che il giudice può esercitare poteri integrativi anche dopo l\'ammissione dell\'abbreviato.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Stabilisce limiti di ammissibilità dell\'impugnazione (in particolare l\'assenza di legittimazione o di interesse). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse a censurare atti non determinanti per la conferma della responsabilità.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all\'art. 591 per definire i presupposti di ammissibilità dell\'impugnazione avverso l\'abbreviato; utile per valutare l\'interesse processuale all\'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per la condanna di Jendoubi al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La quantificazione della pena è largamente discrezionale per i giudici di merito: per impugnare con successo la misura occorre dimostrare un\'insufficienza motivazionale grave o una sproporzione evidente rispetto alla misura edittale, non una generica insoddisfazione.
  • La motivazione che richiama i criteri generali dell\'art. 133 cod. pen. (es. "pena congrua", "pena equa") è spesso sufficiente, salvo che la pena sia nettamente superiore alla media dell\'edittale, caso in cui è richiesta una spiegazione più dettagliata.
  • Per far valere un legittimo impedimento del difensore occorre rispettare rigorosamente i requisiti di tempestività e specificità previsti dall\'art. 420-ter, comma 5, c.p.p.; la mancata indicazione dell\'assenza di altro codifensore o dell\'impossibilità di sostituto è causa frequente di rigetto.
  • Nel rito abbreviato il giudice può comunque esercitare poteri integrativi di prova analoghi a quelli del dibattimento (art. 507 c.p.p.); quindi l\'utilizzazione dell\'incidente probatorio non è automaticamente esclusa per il solo fatto che l\'abbreviato sia stato ammesso.
  • Per impugnare con successo la utilizzazione di un\'audizione disposta in incidente probatorio è necessario dimostrare che tale acquisizione abbia effettivamente inciso sulla decisione di responsabilità: se l\'atto non è stato determinante, manca interesse all\'impugnazione (art. 591 c.p.p.).
  • Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.); valutare attentamente la fondatezza e l\'ammissibilità prima di proporre ricorso in Cassazione.

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