Cassazione Penale, Ordinanza n. 04353/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha chiesto in sede esecutiva la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta con una successiva sentenza irrevocabile, sostenendo che, poiché il giudice dell'esecuzione aveva già dichiarato estinta per decorso del termine la pena sospesa irrogata in una precedente sentenza del 2010, sarebbe venuta meno l'originaria preclusione e il beneficio avrebbe potuto essere applicato anche alla condanna successiva. Il ricorso deduceva quindi violazione di legge, assumendo che l'estinzione della pena precedente consentisse una nuova valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato. Ha affermato che l'estinzione della pena per decorso del termine della sospensione condizionale già concessa non fa "rivivere" la possibilità di concedere successivamente il beneficio per un fatto già irrevocabilmente accertato. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
viene richiamato per l'estinzione della pena conseguente al decorso del termine della sospensione condizionale già concessa; tale estinzione non consente di riaprire la concessione del beneficio su una successiva condanna irrevocabile
viene richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'estinzione della pena per esito positivo della sospensione condizionale già concessa non elimina né supera le preclusioni ormai cristallizzate rispetto alla concessione del medesimo beneficio su una successiva condanna irrevocabile.
- Il giudice dell'esecuzione non può utilizzare l'estinzione di una precedente pena sospesa per "far rivivere" la possibilità di concedere la sospensione condizionale a un titolo esecutivo successivo già definitivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza si fonda su una tesi manifestamente contraria al dato normativo e alla struttura definitiva del giudicato, dovendosi considerare la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p.
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