Cassazione Penale, Sentenza n. 38448/2024 del 18/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare per assenza di un idoneo domicilio effettivo. Il ricorrente deduceva mancata considerazione, da parte del Tribunale, della documentazione depositata il 05/03/2024 (dichiarazione di disponibilità e nuova elezione di domicilio in Boscoreale, via Bernini n.22) e deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse basato correttamente il rigetto sull’inesistenza o non effettività del domicilio reale del condannato (revoca della disponibilità del domiciliatario), circostanza che impedisce gli accertamenti necessari e il corretto svolgimento del controllo e del supporto da parte del servizio sociale. La Corte ha distinto tra elezione/dichiarazione formale di domicilio e la reale effettività di una collocazione abitativa stabile, confermando l’orientamento secondo cui la mancanza di una residenza stabile inibisce la concessione delle misure alternative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente quale motivo di cassazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte osserva che la difesa non ha confutato il nucleo della decisione, ossia l’ineffettività del domicilio.
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Regola la dichiarazione o elezione di domicilio: la Corte distingue il valore formale dell’elezione/dichiarazione di domicilio dall’esigenza sostanziale di un domicilio effettivo e verificabile per consentire le misure alternative.
Attribuisce al servizio sociale la funzione di controllo e aiuto nel percorso di risocializzazione; la Corte rileva che tale funzione richiede un contatto diretto e continuo possibile solo se esiste una residenza stabile e reperibile.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla determinazione delle spese in caso di inammissibilità; giustifica la condanna del ricorrente al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende quando non sussistono elementi che escludano la colpevolezza nella determinazione dell’inammissibilità.
Massime di principio
- Per ottenere affidamento in prova o detenzione domiciliare occorre non solo una formale dichiarazione o elezione di domicilio, ma un domicilio effettivo, stabile e verificabile.
- La revoca o la mancata disponibilità del domiciliatario configura l’‘ineffettività’ del domicilio e puo' giustificare il rigetto della richiesta per impossibilità di svolgere i controlli e il supporto del servizio sociale.
- La documentazione che attesta un nuovo domicilio deve essere tempestiva, chiara e idonea a provare la concreta collocazione abitativa prima della decisione; la mera elezione formale non supera la valutazione negativa se manca la prova della effettiva residenza.
- Il criterio decisivo in sede di valutazione delle misure alternative è la reperibilità sostanziale del condannato (contatti continuativi e controllo), non soltanto la reperibilità processuale mediante domicilio dichiarato.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può pronunciare condanna alle spese e disporre somme a favore della Cassa delle ammende, salvo elementi che giustifichino l’esenzione.
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