Cassazione Penale, Sentenza n. 32187/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto con cui la Corte d'Appello di Genova, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha confermato la confisca di prevenzione del 50% di un immobile sito a Sanremo (via Firenze n.45) e di una vettura. La confisca era stata disposta in ragione della ricostruzione patrimoniale che avrebbe dimostrato l'impossibilità economica della ricorrente di sostenere l'investimento immobiliare e l'impiego di provvista illecita per l'acquisto del veicolo. La ricorrente deduceva: 1) violazione del divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto relativo alla vettura, perché questa era già stata restituita in sede penale; 2) apparenza di motivazione e valutazione errata circa la sua capacità patrimoniale, sostenendo la fittizietà della cessione di quote della ditta Pulicar e l'esistenza di assegni circolari a titolo di provvista lecita al momento del preliminare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto che: a) il diverso esito in sede penale non vincola automaticamente il giudizio di prevenzione se non ci sono le medesime fonti cognitive, dato il carattere autonomo del giudizio di prevenzione; b) le doglianze sulla capacità patrimoniale della ricorrente erano essenzialmente questioni di fatto già esaminate in sede di merito e non sindacabili in cassazione (limiti dell'art. 606 c.3 c.p.p.). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione ai motivi di diritto escludendo la riconsiderazione di fatti e prove che sono materia del giudizio di merito; le doglianze meramente fattuali sono inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile per motivi non consentiti o manifestamente infondati, la possibilità di disporre il pagamento in favore della cassa delle ammende
Principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale (giurisprudenza: Sez. V, n. 51366 del 17.05.2018)
Un esito favorevole in sede penale non è automaticamente vincolante per il giudizio di prevenzione se non sussistono le stesse fonti di prova; il giudizio di prevenzione può giungere a conclusioni diverse se basa su elementi probatori differenti o più approfonditi
Massime di principio
- Il giudizio di prevenzione (confisca di prevenzione) è autonomo rispetto al processo penale: risultati differenti su uno stesso bene sono possibili se le fonti o l'analisi probatoria non sono le stesse
- In Cassazione non è consentita la riforma basata su rivalutazioni di fatto: i ricorsi che ripropongono contestazioni esclusivamente fattuali sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p.
- Per contestare con successo una confisca di prevenzione occorre individuare violazioni di diritto o vizi motivazionali rilevanti, non limitarsi a contraddire la valutazione probatoria del giudice di merito
- Un precedente favorevole in sede penale può tutelare il terzo soltanto se le stesse evidenze cognitive e valutative sono state utilizzate; altrimenti il giudice di prevenzione può motivare diversamente e confermare la confisca
- Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanna per spese e ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o non consentito
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