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Ordinanza

Ordinanza n. 2324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01160/2026, resa tra le parti, per annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 4370 del 26.3.2026, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Succivo ha disposto il rigetto dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata presentata dalla ricorrente con nota prot. n. 15253 del 29.10.2025.

Giustizia amministrativa202604095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda di sospensione del rigetto di una Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Succivo, recante rigetto dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. In sede cautelare, l'appellante ha contestato la valutazione del TAR e ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento comunale. Dal testo emerge che permanevano dubbi sull'effettiva costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, presupposto per beneficiare della deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, con la valutazione sommaria propria della fase cautelare, che l'ordinanza del TAR resistesse alle critiche formulate. Sono rimasti attuali i dubbi, già diffusamente esaminati dal TAR, circa l'effettiva costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile richiesta dall'art. 11-bis, comma 2, secondo capoverso, d.lgs. n. 190/2024 per ottenere la deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola. Il Collegio ha precisato che le ulteriori argomentazioni dell'appello potranno essere approfondite nel giudizio di merito davanti al TAR. La società appellante è stata condannata a rifondere al Comune le spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000, oltre IVA, CAP e spese generali.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato conferma il rigetto della domanda quando, a un esame sommario, permangano dubbi rilevanti circa la sussistenza del presupposto normativo necessario per esercitare l'attività progettata.
  • La deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola richiede, secondo l'art. 11-bis, comma 2, secondo capoverso, d.lgs. n. 190/2024, l'effettiva costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile.
  • Le ulteriori questioni non adeguatamente definibili nella fase cautelare possono essere riservate al giudizio di merito davanti al giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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