Cassazione Penale, Ordinanza n. 03188/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per plurimi delitti di bancarotta fraudolenta. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale penale e vizio di motivazione, lamentando l'indeterminatezza del capo di imputazione e contestando, in sostanza, l'esistenza dei beni asseritamente distratti e l'attendibilità del bilancio. Con il secondo motivo ha censurato la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che mancasse prova della consapevolezza richiesta e che la ricostruzione dei fatti fosse diversa da quella accolta dai giudici di merito. Con il terzo motivo ha infine contestato il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, la commisurazione della pena e il mancato riconoscimento dei benefici di legge, deducendo una motivazione illogica o insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il capo di imputazione era sufficientemente specifico; la prova della distrazione poteva desumersi dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni alle esigenze sociali e la motivazione di merito aveva indicato elementi concreti sulla disponibilità dei beni da parte della fallita; quanto alla bancarotta documentale, l'amministratore di diritto risponde anche se formalmente investito della carica, quando sia dimostrata la concreta consapevolezza dello stato delle scritture tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari; infine, la valutazione negativa sulla gravità dei fatti e sulla personalità dell'imputato, rilevante ai fini dell'art. 133 c.p., non era sindacabile in cassazione in presenza di censure generiche. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.
La Corte ribadisce che la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche spettano al giudice di merito, il quale deve dare conto degli elementi ritenuti prevalenti ai fini dell'esercizio del potere discrezionale.
non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato
L'imputazione è sufficientemente determinata se consente all'imputato di comprendere il fatto contestato e di difendersi; l'eccezione di indeterminatezza è infondata quando il nucleo fattuale è descritto con adeguata specificità.
Massime di principio
- In tema di citazione a giudizio, il capo di imputazione non è indeterminato quando descrive con sufficiente specificità i tratti essenziali del fatto-reato, in modo da consentire all'imputato un'effettiva difesa.
- In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni alle esigenze della società, specie quando gli ultimi documenti attendibili attestino la disponibilità di quei beni.
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'amministratore di diritto risponde anche se formalmente investito della carica, purché risulti la sua concreta consapevolezza dello stato delle scritture contabili e dell'idoneità della loro tenuta o sottrazione a impedire la ricostruzione degli affari.
- Le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena sono inammissibili in cassazione se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito o in doglianze generiche, a fronte di una motivazione del giudice di merito congrua e logica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →