Cassazione Civile, Ordinanza n. 09948/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica IMU per l’annualità 2017 emesso con riferimento a un fabbricato posseduto in concessione demaniale nel porto di Napoli e utilizzato come officina meccanica navale. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello in Commissione tributaria regionale, la società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla richiesta di esenzione IMU per i manufatti in concessione demaniale; 2) violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992, per avere ritenuto applicabile l’IMU al concessionario di un manufatto in concessione demaniale; 3) violazione dell’art. 18, comma 3, l. 388/2000, sostenendo che la soggettività passiva IMU riguarderebbe solo il concessionario di area demaniale e non di manufatto demaniale; 4) violazione dell’art. 9 d.lgs. 23/2011, per la stessa ragione; 5) violazione dell’art. 3 d.lgs. 504/1992 per la asserita discrasia tra legittimazione passiva al pagamento dell’imposta e mancanza di legittimazione attiva a chiedere la variazione catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza di merito era adeguatamente motivata perché aveva chiarito che il soggetto passivo IMU era il concessionario del cespite demaniale e che l’oggetto della tassazione non era l’area demaniale ma il fabbricato insistente su di essa. Ha poi respinto congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, affermando che la disciplina introdotta dall’art. 18 l. 388/2000 ha esteso la soggettività passiva al concessionario di aree demaniali e che, una volta riconosciuta tale soggettività, è irrilevante stabilire se la concessione abbia effetti reali o obbligatori. Tale principio vale anche per l’IMU, poiché l’art. 9 d.lgs. 23/2011 prevede espressamente che, nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo sia il concessionario. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché la sentenza impugnata non aveva affatto affrontato il tema della legittimazione attiva del concessionario a chiedere la variazione catastale e non risultava impugnato alcun atto dell’Agenzia del territorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
La norma, come modificata, viene letta nel senso che la soggettività passiva dell’imposta si estende al concessionario delle aree demaniali; una volta riconosciuta tale qualità, il concessionario è obbligato al pagamento del tributo.
art. 18, comma 3, L. n. 388/2000
La disposizione ha superato la precedente ricostruzione, estendendo la soggettività passiva d’imposta ai concessionari di aree demaniali e rendendo irrilevante la natura reale o obbligatoria della concessione ai fini tributari.
«nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario»
In materia di IMU il concessionario dell’area demaniale è espressamente individuato come soggetto passivo dell’imposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito non è apparente quando consente di individuare la ratio decidendi e di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la parte non vi concorda.
- In materia di imposta sugli immobili insistenti su beni demaniali, la soggettività passiva può essere attribuita per espressa previsione legislativa al concessionario, indipendentemente dalla qualificazione della concessione come avente effetti reali o obbligatori.
- Quando la norma tributaria individua espressamente il concessionario come soggetto passivo, non occorre ulteriormente accertare la struttura civilistica del rapporto concessorio ai fini dell’assoggettamento all’imposta.
- Una censura è inammissibile per carenza di interesse se investe un capo o una questione che la sentenza impugnata non ha deciso e se manca l’impugnazione dell’atto amministrativo presupposto o collegato su cui la doglianza si fonda.
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