Cassazione Penale, Sentenza n. 15644/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Prelati impugnava l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Enna per i reati di furto pluriaggravato (assalto a bancomat con escavatore, in concorso) e resistenza/violenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione: a suo avviso il giudice avrebbe dedotto il pericolo di fuga e di reiterazione del reato dalla sola gravità del fatto, senza corretta applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. (lett. c) né del nuovo orientamento sull'utilizzabilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (art. 275-bis), e la motivazione sull'inidoneità dei domiciliari con braccialetto sarebbe stata una mera formula di stile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato della Corte sulla scelta della misura cautelare sia limitato al controllo di legittimità e alla verifica di illogicità manifesta o violazione di norme specifiche, senza potere di riconsiderare valutazioni di merito. Il Tribunale aveva motivato il pericolo di reiterazione non solo sulla gravità del fatto, ma anche sulla personalità dell'indagato (pregiudizi penali, impermeabilità ai richiami, refrattarietà agli effetti rieducativi delle condanne pregresse), evidenziando l'incapacità prognostica di auto-contenimento e l'inaffidabilità rispetto alle prescrizioni del braccialetto elettronico. Quanto al rimedio meno afflittivo, la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Lovisi) che impone al giudice di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto, ma ha osservato che il Tribunale ha fornito motivazioni specifiche circa l'inaffidabilità del ricorrente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stato disposto l'invio della copia del provvedimento al penitenziario competente (art. 94, comma 1-ter, disp. att.).
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 5 e 7 cod. pen.
Circostanze aggravanti richiamate per qualificare la gravità del furto pluriaggravato; utilizzate come elementi afflittivi e indizi per la valutazione complessiva della condotta
Norma sostanziale che disciplina il reato di furto, applicata nel contestare l'assalto al bancomat
art. 625, nn. 2, 5 e 7 cod. pen.
Aggravanti specifiche del furto (es. uso di strumenti, in concorso, ecc.) rilevanti per la configurazione del reato pluriaggravato
Norma relativa alla violenza o resistenza a pubblico ufficiale contestata per l'azione contro i Carabinieri intervenuti
Dispositivo che disciplina le esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della lett. c) fondandola non solo sulla gravità del fatto ma anche su elementi personali e precedenti penali
Regola l'esecuzione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; richiede una valutazione dell'affidabilità del cautelato e la motivazione, da parte del giudice, dell'eventuale inidoneità di tale misura
legge n. 47 del 2015 (riforma)
Riforma che ha inciso sulle misure cautelari e sulla necessità di motivare scelte alternative alla custodia in carcere; citata come contesto normativo
Sezioni Unite, sentenza "Lovisi" n. 20769 del 28/04/2016
«In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico»
Principio giurisprudenziale che impone la motivazione specifica circa l'inidoneità del braccialetto elettronico; la Corte ha richiamato questo principio e ne ha applicato i requisiti al caso concreto
Disciplina la verifica dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che l'insussistenza di tali elementi è sindacabile in Cassazione solo in presenza di violazioni di legge o di illogicità manifesta
Stabilisce le conseguenze economiche per la parte soccombente o in caso di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente: la Corte ha ordinato tale trasmissione
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può riesaminare le valutazioni di merito (personali e prognostiche) fatte dal giudice delle misure o dal tribunale del riesame; il controllo è limitato a violazioni di legge o illogicità manifesta nella motivazione
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) può essere fondato non solo sulla gravità materiale del fatto ma anche su elementi relativi alla personalità dell'indagato: precedenti penali, impermeabilità ai richiami, recidiva o refrattarietà agli effetti rieducativi
- Quando si esclude l'uso degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (art. 275-bis), il giudice deve motivare specificamente l'inidoneità di tale misura, valutando l'affidabilità del cautelato; motivazioni generiche sono insufficienti
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare la violazione di norme procedurali o l'esistenza di una manifesta illogicità nella motivazione, non un generico dissenso sulle valutazioni di merito
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata a spese e sanzioni (art. 616), per cui va valutato il rischio di esito negativo prima di proporre il gravame
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