Sentenza n. 2997/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso contro l’ordinanza comunale di sgombero e rimozione di opere ritenute abusive su area demaniale marittima
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria aveva impugnato l’ordinanza comunale che le ingiungeva di sgomberare e rimuovere, entro trenta giorni, opere insistenti su un’area del demanio marittimo. La ricorrente sosteneva che le opere fossero già presenti al momento del subingresso nella concessione e fossero comprese nell’originario titolo concessorio, nonché di non averne modificato la consistenza. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso ritenendo cessato l’interesse, poiché la concessione era scaduta il 31 dicembre 2023 e, alla luce delle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021, non poteva operare una proroga automatica. In appello la società ha dedotto l’erroneità manifesta della declaratoria di improcedibilità, richiamando i principi delle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 16 del 2024 e 10 del 2025, e ha chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza con rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Ha inoltre riproposto i motivi non esaminati in primo grado: violazione dell’art. 24 del regolamento del Codice della navigazione e dell’art. 54 del Codice della navigazione, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e contraddittorietà.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha dichiarato nulla la sentenza del TAR, disponendo la rimessione della causa al giudice di primo grado. La declaratoria di improcedibilità era manifestamente erronea perché la scadenza della concessione e la questione della prorogabilità automatica sono distinte dalla legittimità dell’ordinanza che contestava la natura abusiva delle opere e ne imponeva la rimozione. Anche dopo la cessazione del rapporto concessorio permaneva un interesse concreto, strumentale e morale della società alla decisione: gli abusi contestati avevano carattere permanente e l’ordinanza continuava a produrre effetti, inclusi l’obbligo di rimozione, le eventuali conseguenze civili e penali e la qualificazione della società come responsabile della realizzazione di manufatti abusivi. Sussisteva inoltre l’interesse a preservare la possibilità di partecipare a future procedure per l’assegnazione di concessioni demaniali. Poiché il TAR aveva definito il giudizio con una statuizione di rito fondata su un errore palese, senza esaminare i motivi di merito, ricorreva la nullità della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. I motivi relativi alla legittimità dell’ordinanza di sgombero non sono stati esaminati dal Consiglio di Stato, ma rimessi al TAR. Spese compensate per la definizione in rito e la novità delle questioni.
Norme richiamate
l’art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente.
La disposizione consente il rinvio al TAR quando la declaratoria di improcedibilità sia fondata su un errore palese sull’insussistenza dell’interesse e abbia impedito l’esame dei motivi di ricorso.
La società ha riproposto in appello i motivi di primo grado non esaminati e assorbiti; tali motivi sono stati rimessi al giudice di primo grado in conseguenza della nullità della sentenza.
art. 24 del Regolamento del Codice della navigazione
Norma indicata dalla parte quale parametro di legittimità dell’ordinanza comunale; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato nel merito la violazione.
art. 54 Codice della navigazione
Norma indicata dalla parte quale parametro di legittimità dell’ordine di sgombero; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato nel merito la violazione.
art. 49 TFUE
Richiamato, insieme all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, quale parametro eurounitario rispetto al quale le norme nazionali di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime sono state ritenute contrastanti dalle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Richiamato quale disposizione immediatamente applicabile nell’ordinamento nazionale e ostativa alle proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime.
Massime di principio
- L’art. 105, comma 1, c.p.a. si applica anche quando il Consiglio di Stato riforma una sentenza di primo grado che abbia dichiarato improcedibile il ricorso per avere palesemente escluso la permanenza dell’interesse del ricorrente, qualora tale errore abbia impedito l’esame dei motivi di merito; la sentenza deve essere dichiarata nulla e la causa rimessa al giudice di primo grado.
- La scadenza di una concessione demaniale marittima non determina automaticamente l’improcedibilità del ricorso contro un’ordinanza che sanziona opere ritenute abusive e ne impone la demolizione: la legittimità dell’ordine di rimozione è questione distinta dalla durata e dalla prorogabilità del titolo concessorio.
- L’interesse alla decisione permane quando il provvedimento impugnato continua a produrre effetti pregiudizievoli, anche dopo la cessazione del rapporto concessorio, quali l’obbligo di rimozione a spese dell’interessato, possibili conseguenze civili o penali e la qualificazione del privato come autore di un abuso.
- L’interesse a ricorrere può permanere anche in forma strumentale o morale, quando l’annullamento del provvedimento sia utile a dimostrare l’estraneità del privato all’abuso contestato e a preservarne lo status e la possibilità di partecipare a future procedure amministrative.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede l’accertamento che la modificazione della situazione di fatto o di diritto renda inutilmente pronunciata la sentenza e faccia venir meno ogni interesse del ricorrente, anche strumentale o morale, alla decisione.
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