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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14085/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale, lamentando che il fatto fosse stato riqualificato dal reato originariamente contestato di cui all'art. 336 c.p. nel diverso reato di cui all'art. 337 c.p. senza adeguata menzione nel dispositivo della sentenza di primo grado. Sosteneva inoltre il vizio del punto corrispondente nella decisione impugnata, la diversità strutturale tra le due fattispecie, l'incidenza della riqualificazione sul giudizio di responsabilità, una non corretta valutazione delle prove, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che il ricorrente non aveva indicato quale pregiudizio concreto o quale lesione difensiva derivasse dalla riqualificazione, peraltro considerata del tutto prevedibile, né quale specifico interesse avesse a dolersi del punto relativo alla pena. Gli altri motivi sono stati giudicati inammissibili perché ripetitivi di censure già esaminate dai giudici di merito, volti in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    disposizione richiamata come reato originariamente contestato e poi riqualificato

  • art. 337 c.p.

    disposizione in base alla quale è stata riqualificata la condotta e per cui è intervenuta la condanna

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in un diverso reato non determina di per sé nullità o vizio della decisione se non è allegato un concreto pregiudizio difensivo derivante dal mutamento di qualificazione.
  • Per poter censurare utilmente una riqualificazione del fatto occorre indicare specificamente quale lesione concreta abbia subito la difesa e quale interesse attuale sussista all'impugnazione.
  • I motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito, o che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti, sono inammissibili in cassazione.
  • È inammissibile il motivo che non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e resta generico rispetto alle ragioni della decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito una diversa valutazione del compendio probatorio, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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