Cassazione Penale, Sentenza n. 36352/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condannata)
La controversia
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Vasto, con ordinanza del 29 aprile 2026, aveva accolto l’istanza della condannata di applicare la disciplina della continuazione a due condanne per furto in abitazione, relative a fatti commessi l’8 aprile 2019 e il 19 luglio 2019, oggetto di sentenze della Corte d’appello dell’Aquila del 11 giugno 2024 e del 23 novembre 2021. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con i primi due ha contestato il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso: la distanza di tre mesi tra gli episodi sarebbe incompatibile con una programmazione unitaria; omogeneità dei reati e ripetitività delle modalità sarebbero insufficienti, anche perché mancavano elementi concreti di una deliberazione comune e i correi erano diversi o, in uno degli episodi, non identificati. Con il terzo motivo ha censurato la mancata motivazione e l’incongruità dell’aumento per il reato satellite, in considerazione delle modalità del furto, commesso ai danni di una persona ultrasettantenne, con l’uso di una qualifica professionale inesistente per carpirne la fiducia e con sottrazione di contanti e monili d’oro. Con il quarto motivo ha contestato l’individuazione della pena base, lamentando che non fosse chiarito se il giudice avesse assunto a riferimento la pena edittale o quella concretamente inflitta e come avesse considerato le circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero. I primi due motivi sono infondati: la distanza temporale è soltanto uno degli indici del disegno criminoso e il giudice dell’esecuzione poteva attribuire rilievo prevalente all’omogeneità delle violazioni e alla ripetitività della condotta, considerato che i tre mesi costituivano un intervallo contenuto; la diversità dei correi non evidenziava un vizio logico, poiché in uno degli episodi il correo non era stato identificato. Anche il quarto motivo è infondato: in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p., la violazione più grave è quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, senza che occorra individuare il reato più grave sulla base della pena edittale o della pena concreta anteriore alle variazioni per circostanze. Il terzo motivo rilevava l’assenza di una motivazione specifica sull’aumento per il reato satellite, ma è stato comunque rigettato: l’aumento, pari a un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa, a fronte di una pena base di quattro anni di reclusione e 1.000 euro di multa, era sufficientemente elevato da far ritenere che il giudice avesse considerato le caratteristiche concrete dei fatti, escludendo un abuso della discrezionalità. Nessun rinvio è stato disposto.
Norme richiamate
Però, la distanza temporale tra i reati è soltanto uno degli indicatori del medesimo disegno criminoso enucleati dalla giurisprudenza di legittimità insieme all'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.
La continuazione richiede un medesimo disegno criminoso, da accertare considerando congiuntamente gli indici ricavabili dai fatti concreti; la distanza temporale è rilevante ma non decisiva da sola. La selezione e il peso degli indicatori spettano al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile per violazione di legge o per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
In particolare, il quarto motivo, che contesta la non chiarezza nell’individuazione della pena base del reato continuato, è infondato, perché sul punto l’ordinanza impugnata ha fatto applicazione del criterio legale di determinazione della pena previsto dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. che dispone che “per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave (…)”, non lasciando spazio, in tale fase, alla individuazione del reato più grave sulla base della pena edittale dello stesso o della pena inflitta in concreto prima dell’applicazione degli aumenti, o delle riduzioni, come conseguenza del riconoscimento delle circostanze.
Nel giudizio di esecuzione, per individuare la violazione più grave ai fini della continuazione si considera quella per la quale è stata inflitta la pena più grave; non si procede invece a confrontare le pene edittali o le pene concrete anteriori agli aumenti o alle riduzioni derivanti dalle circostanze.
L’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi.
La motivazione sulla quantificazione della pena deve essere valutata in relazione alle circostanze del caso; nel caso esaminato, la misura non minima dell’aumento per il reato satellite consentiva di ritenere che fossero state considerate le caratteristiche concrete del fatto, pur senza una motivazione specifica.
Massime di principio
- La distanza temporale tra i reati costituisce un indice del medesimo disegno criminoso, ma non è da sola determinante: deve essere valutata insieme agli altri elementi oggettivi e soggettivi ricavabili dalle caratteristiche concrete dei fatti, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spaziale, modalità della condotta e sistematicità.
- La scelta degli indicatori del medesimo disegno criminoso e del rilievo da attribuire a ciascuno rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione tale valutazione è censurabile, oltre che per violazione di legge, se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La mera diversità dei correi non dimostra che più reati siano stati deliberati in occasioni distinte quando, in uno degli episodi, il correo non è stato identificato; l’accertamento della continuazione deve comunque essere ancorato alle caratteristiche concrete dei fatti e agli elementi rappresentativi della programmazione unitaria.
- In sede esecutiva, la violazione più grave ai fini della continuazione è individuata in quella per la quale è stata inflitta la pena più grave; non si confrontano a tal fine né le pene edittali né le pene concrete anteriori agli aumenti o alle riduzioni per circostanze.
- La necessità e l’intensità della motivazione sulla pena per il reato satellite dipendono dal caso concreto; un aumento non minimo può risultare congruo quando la sua entità consente di ritenere considerate le caratteristiche del fatto, anche se non specificamente richiamate nella motivazione.
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