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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31295/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla pena di euro 600 di ammenda per la detenzione/porto di un bastone in ferro qualificato come arma impropria, in relazione all'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975, per un fatto del 14 ottobre 2024. Con il ricorso per cassazione deduceva quattro censure: (1) omessa motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo che il giudice non avesse valutato la giustificazione resa all'udienza, secondo cui l'oggetto era in auto per sistemare la staccionata di casa; (2) omessa motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocando incensuratezza, condotta irreprensibile, non abitualità e modestissima offensività; (3) omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., valorizzando la collaborazione prestata; (4) omessa motivazione sul diniego del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p., osservando che i presupposti sono distinti da quelli della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore generale chiedeva l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la sentenza di merito aveva comunque preso in considerazione la spiegazione fornita dall'imputato e aveva motivato sulla piena titolarità del bastone e sulla non giustificabilità della detenzione, da cui era desumibile anche l'elemento soggettivo. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, evidenziando che il giudice di merito, pur avendo richiamato la richiesta difensiva e pur avendo poi determinato la pena, non aveva affrontato alcuna motivazione specifica sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla concessione del beneficio della non menzione. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente a tali profili, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa funzione per nuovo giudizio sui punti indicati.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, l. n. 110/1975

    la detenzione/porto di un bastone in ferro qualificato come arma impropria integra il reato contestato; il giudice di merito aveva ritenuto non giustificabile la detenzione dell'oggetto per la sua concreta e reale pericolosità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    vengono richiamate come censure dedotte nel ricorso per cassazione per omessa motivazione e violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    consente la deduzione del vizio di motivazione nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, non potendo essere censurata la mera inadeguatezza o persuasività della motivazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte rileva che il giudice di merito non aveva motivato sulla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    la Corte rileva la mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 175 c.p.

    la Corte rileva la mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione del beneficio della non menzione.

  • art. 133 c.p.

    il giudice di merito aveva valutato gli elementi di commisurazione della pena ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    la difesa aveva chiesto in via subordinata l'assoluzione quantomeno ai sensi di tale norma; la Corte non accoglie questa censura nel merito, ma si limita a rilevare i vizi motivazionali sui benefici richiesti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura del compendio probatorio o in un apprezzamento di mera inadeguatezza della motivazione; il sindacato è limitato alla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi.
  • La motivazione sul dolo o sull'elemento soggettivo può ritenersi sufficiente quando, dal contenuto complessivo della decisione, risulti che il giudice abbia considerato la giustificazione offerta dall'imputato e ne abbia implicitamente escluso la rilevanza rispetto alla condotta contestata.
  • L'omesso esame di una domanda difensiva espressamente proposta su particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche o non menzione integra vizio di motivazione censurabile in cassazione quando la sentenza non contenga alcuna risposta sul punto.
  • Quando il giudice di merito affronta la determinazione della pena ma omette di pronunciarsi sui benefici o sulle cause di non punibilità richiesti dalla difesa, la sentenza è annullabile limitatamente ai capi o punti non motivati, con rinvio per nuovo giudizio su tali questioni.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto, le attenuanti generiche e la non menzione sono questioni autonome, ciascuna bisognosa di una specifica valutazione motivata, non potendosi desumere il rigetto solo dalla determinazione della pena.
  • La presenza di una motivazione sulla pericolosità concreta dell'oggetto e sull'assenza di una giustificazione idonea può sorreggere la responsabilità per la detenzione di un'arma impropria, purché la motivazione dia conto degli elementi costitutivi essenziali del reato.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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