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Ordinanza

Ordinanza n. 13030/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa idonea misura cautelare: - dell’implicito diniego di assegnazione della borsa di studio per scorrimento della graduatoria e/o della mancata conclusione del procedimento, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente; - della graduatoria di merito e della graduatoria definitiva (allegati A e B alla Determinazione n. 004/2026/NUC del 20 gennaio 2026) pubblicate in data 21.01.2026 sul portale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui non dispongono l’assegnazione della borsa di studio alla ricorrente a seguito dello scorrimento o comunque per errata valutazione del punteggio (doc. 1); - della Determinazione n. 004/2026/NUC del 20 gennaio 2026, con cui è stata approvata la graduatoria di merito e/o definitiva della selezione (Rif. BDS/NUC/02/2025), nella parte in cui non dispone l’assegnazione della borsa di studio alla ricorrente a seguito dello scorrimento; - della Determinazione n. 161/2025/NUC con cui è stato bandito “l’Avviso di selezione concorsuale per borse di studio per laureati - Rif. BDS/NUC/02/2025” (doc. 2) nella parte in cui non lede il diritto e/o interesse legittimo della ricorrente all’assegnazione della borsa; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto e successivo, nella parte in cui lede il diritto di parte ricorrente; e per il conseguente accertamento e declaratoria - del diritto della ricorrente Dott.ssa Toma Susy a vedersi assegnata, per effetto dello scorrimento della graduatoria, la borsa di studio di cui al Bando Rif. BDS/NUC/02/2025 per la Posizione A, con condanna dell’ENEA a porre in essere tutti gli atti necessari per l’assegnazione della borsa di studio alla ricorrente, compresa la stipula del relativo atto e l’erogazione di tutti i ratei mensili previsti; oltreché alla condanna ex art. 30, comma 2, c.p.a. - dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa; nonché per l’annullamento - ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 del d.lgs. n. 104/2010 del silenzio-diniego serbato sull’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, inoltrata a mezzo pec in data 09.02.2026 (doc. 3) e sulla successiva integrazione del 10.03.2026 (doc. 4); con conseguente accertamento - del diritto della dott.ssa Toma all’ostensione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202604586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso relativa agli atti della selezione per borse di studio e alla mancata assegnazione della quarta borsa per la posizione A

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a borsa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi al settimo posto nella graduatoria per quattro borse di studio relative alla posizione A, ha impugnato il diniego implicito di assegnazione della borsa per scorrimento e la mancata conclusione del procedimento, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’assegnazione e il risarcimento del danno. Ha inoltre proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda di accesso documentale agli atti della procedura, tra cui i verbali della commissione, le valutazioni dei titoli, gli atti di conferimento delle borse, gli atti relativi alla rinuncia di candidati, gli eventuali provvedimenti di mancata assegnazione della quarta borsa, la documentazione finanziaria e i nominativi dei controinteressati. L’amministrazione, nelle more del giudizio, ha osteso parte della documentazione, negando il residuo accesso perché la richiesta sarebbe stata sproporzionata, sovrabbondante e generica. Il Collegio ha esaminato, in questa fase, esclusivamente la domanda di accesso, disponendo contestualmente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una candidata non evocata in giudizio e rinviando la trattazione della domanda cautelare.

La decisione

La domanda di accesso è stata accolta parzialmente. Il TAR ha ordinato all’ENEA di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, l’eventuale provvedimento con cui sia stata disposta la mancata assegnazione della quarta borsa di studio, insieme agli atti in esso richiamati, nonché le dichiarazioni di tutti i candidati che abbiano rinunciato alla borsa. Qualora l’amministrazione attesti che non è stato adottato alcun provvedimento di mancata assegnazione, la ricorrente potrà utilizzare gli strumenti giurisdizionali necessari a ottenere la conclusione del procedimento. Il restante accesso è stato negato perché la richiesta era formulata in termini generici e massivi e avrebbe imposto all’amministrazione un’attività di ricerca, selezione ed elaborazione dei dati incompatibile con la natura dell’accesso documentale. Il giudizio sull’accesso, pur formalmente impugnatorio, è stato qualificato come volto ad accertare la spettanza del diritto all’ostensione, sicché il giudice può verificare autonomamente i presupposti dell’accesso e accoglierlo o negarlo anche per ragioni diverse da quelle indicate dall’amministrazione. È stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una controinteressata entro il 29 luglio 2026, con deposito della prova entro il 31 luglio 2026. La domanda cautelare e il merito relativo alla pretesa di assegnazione sono stati rinviati alla camera di consiglio del 3 settembre 2026. Le spese della fase di accesso sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso documentale presuppone la titolarità di una posizione giuridica collegata ai documenti richiesti, un interesse concreto e attuale alla conoscenza e un rapporto di strumentalità tra documenti e tutela della posizione, da esplicitare nella motivazione dell’istanza.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    È inammissibile l’istanza di accesso avente carattere meramente esplorativo o riferita a un complesso indeterminato di atti, non individuati con sufficiente precisione.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio in materia di accesso mira principalmente ad accertare la spettanza del diritto all’ostensione; il giudice può ordinare la consegna dei documenti solo quando risultino integrati i presupposti normativi.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata proposta dalla ricorrente, ma non è stata decisa nella presente fase, limitata all’istanza di accesso.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa impedisce che l’accesso si traduca in un’attività eccessivamente gravosa di ricerca ed elaborazione documentale a carico dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio ex art. 116 c.p.a., pur instaurato contro un diniego espresso o tacito, ha natura sostanzialmente di accertamento della spettanza del diritto di accesso: il giudice deve verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e può accogliere o negare l’ostensione anche per ragioni diverse da quelle poste dall’amministrazione a fondamento del diniego.
  • L’accesso documentale richiede un interesse concreto e attuale, collegato a una posizione giuridicamente rilevante, e un rapporto di strumentalità tra tale posizione e i documenti richiesti; il richiedente deve rendere esplicita tale correlazione nell’istanza, senza che sia sufficiente il richiamo generico a esigenze difensive.
  • L’istanza di accesso deve riferirsi a documenti specifici, già esistenti e sufficientemente determinati o determinabili. Non può imporre all’amministrazione attività di elaborazione, ricostruzione o selezione complessa di dati, né può avere carattere meramente esplorativo o investigativo.
  • In una procedura selettiva, la posizione di candidato idoneo non vincitore può fondare un interesse concreto e attuale all’accesso agli atti direttamente relativi alla mancata assegnazione di un posto o di una borsa per scorrimento e alle rinunce degli originari vincitori, quando tali documenti siano strumentali alla tutela della posizione del candidato.
  • L’accesso può essere accolto limitatamente ai documenti individuati con sufficiente precisione e direttamente collegati alla posizione dell’istante, mentre deve essere negato per le richieste ulteriori formulate in modo generico, massivo o tali da gravare l’amministrazione di un’attività di ricerca incompatibile con il buon andamento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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