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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31678/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del sequestro preventivo impeditivo disposto sulla societa Cash and carry s.r.l.: si contestava la mancanza di nesso di pertinenzialita tra la societa sequestrata e i reati contestati (associazione a delinquere e intestazione fittizia), l'insussistenza dei gravi indizi rispetto al reato di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.), la carenza di prova di una gestione di fatto da parte del padre Pietro Procopio e della provenienza illecita dei capitali; si denunciava inoltre che il Tribunale avrebbe fatto riferimento a giurisprudenza non pertinente (riguardante il 'terzo') e non avrebbe valutato la memoria difensiva e la documentazione probatoria depositata (fatture, attestazioni regionali, documentazione sui conferimenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi proposti risultano non consentiti in sede di legittimità perché mirano, di fatto, alla rivalutazione del quadro probatorio e della capacità dimostrativa degli elementi acquisiti (questioni non sindacabili in Cassazione nelle materie di cautela reale). La Corte ha ritenuto però che l'ordinanza del Tribunale per il riesame avesse motivato in modo sufficiente la pertinenzialità e la strumentalità della Cash and carry s.r.l. rispetto al programma criminoso (attività di osservazione e intercettazioni che dimostravano il trasferimento di merci non pagate dalla Alipadania s.r.l. verso la societa calabrese), nonché la sussistenza di indizi circa l'intestazione fittizia alla luce delle dichiarazioni rese da Pietro Procopio e di altri elementi investigativi (prossimità delle sedi logistiche, incontri con soggetti pregiudicati). La Corte ha inoltre rilevato che la memoria difensiva era stata considerata dall'ordinanza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (sentenza depositata il 10/09/2025).

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    norma richiamata per il sequestro preventivo: il provvedimento impugnato è un sequestro "impeditivo" disposto ai sensi di tale articolo; la Corte valuta la legittimità e la sufficienza della motivazione ai sensi di questa disposizione

  • art. 512-bis cod. pen.

    riguarda il reato di intestazione fittizia; la Corte ha ritenuto che vi fossero gravi indizi (fumus) in relazione a questo reato sulla base delle dichiarazioni investigative e degli elementi indiziari raccolti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disposizione applicata per la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo (cautela reale) la Corte di Cassazione ammette il ricorso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così radicali da rendere incomprensibile il percorso logico: non è possibile utilizzare la Cassazione per una rivalutazione del merito probatorio.
  • Per resistere a un sequestro di natura impeditiva occorre dimostrare che manca qualsiasi elemento minimo che colleghi il bene sequestrato ai reati contestati; contestazioni che si limitano a richiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione.
  • Quando si contesta l'intestazione fittizia, sono rilevanti sia dichiarazioni e comportamenti del presunto gestore di fatto sia elementi concreti quali prossimità logistica, flussi di merce, riunioni operative e modalità di reinvestimento: la presenza congiunta di tali indizi può già configurare il fumus.
  • In sede di riesame e di Cassazione è utile documentare specificamente la provenienza lecita dei capitali (bonifici, atti societari, corrispondenza contrattuale, fatture) e l'assenza di rapporti economici con le società indicate come strumentali; però l'esistenza di tale documentazione deve essere efficacemente contestata già in primo grado e nel riesame, poiché la mera produzione non garantisce automaticamente l'annullamento del sequestro.
  • La difesa dovrebbe curare che le memorie e la documentazione depositate siano esplicitamente richiamate e adeguatamente motivate nei provvedimenti del giudice, e, in caso di esito negativo, concentrare in Cassazione censure di diritto ben circoscritte (vizi di motivazione formale, violazioni normative), evitando motivi che richiedano nuova valutazione probatoria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta rischi concreti per il ricorrente, tra cui condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare pertanto la fondatezza giuridica delle censure prima di proporre il ricorso in Cassazione.

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