Cassazione Civile, Ordinanza n. 35716/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui a una socia di una s.n.c. fu intimato il pagamento di una somma a titolo di rimborso pro quota di un maggiore finanziamento effettuato dall'altra parte nella società comune. La destinataria dell'ingiunzione propose opposizione tardiva, sostenendo di non avere avuto conoscenza del decreto per vizi della notificazione: in particolare contestò la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e dedusse che l'atto sarebbe stato consegnato in luogo diverso da quello di residenza e a persona diversa, non convivente. Dopo il rigetto in appello dell'opposizione tardiva, ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 221 c.p.c., censurando la declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta contro la notificazione; 2) violazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 7 l. 890/1982, lamentando l'erroneo riparto dell'onere della prova sulla validità della notificazione; 3) omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo, quanto alla mancata prova del vizio di notifica; 4) omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo, quanto al preteso collegamento tra il luogo di notifica e la ricorrente fondato su atti di altro giudizio. Il controricorrente eccepì anche l'improcedibilità del ricorso, poi disattesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso, respingendo l'eccezione preliminare del controricorrente perché la conformità della notificazione telematica risultava dagli atti. Nel merito ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che la querela di falso non era il mezzo necessario per contestare la non riferibilità della sottoscrizione o la ricezione dell'atto da parte di soggetto diverso, poiché tali circostanze non riguardano fatti attestati con fede privilegiata dall'ufficiale notificante. Ha inoltre osservato che, in tema di notificazione ex art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa si presume iuris tantum e grava sul destinatario l'onere di provare il contrario; la Corte territoriale aveva già valutato il materiale probatorio come sufficiente a dimostrare un collegamento significativo tra l'indirizzo di notifica e la ricorrente e tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in cassazione. I motivi di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili perché miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e non denunciavano un vero fatto storico omesso. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La querela di falso non è necessaria per contestare circostanze della notificazione che non siano coperte da fede privilegiata del pubblico ufficiale.
Nella notificazione presso il domicilio del destinatario, la qualità del consegnatario come persona di famiglia o addetta alla casa si presume iuris tantum; spetta al destinatario la prova contraria se contesta la validità della notifica.
Richiamato insieme all'art. 139 c.p.c. per censurare la disciplina della notificazione; la Corte ne conferma l'applicazione nei limiti della presunzione di validità e dell'onere probatorio a carico del destinatario.
Il vizio di violazione di legge non sussiste quando la censura mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Non è più deducibile l'insufficienza motivazionale; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la valutazione del materiale probatorio o la selezione delle prove rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La relata di notificazione fa piena prova solo dei fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; le circostanze esterne o indirette, come il legame tra consegnatario e destinatario o la riferibilità della firma, possono essere contestate e provate con mezzi ordinari, senza querela di falso.
- Nel procedimento di notificazione eseguito presso il domicilio del destinatario, la qualità del consegnatario indicata nella relata opera come presunzione iuris tantum: chi contesta la validità della notifica deve fornire la prova contraria.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o della credibilità delle prove: il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insoddisfazione per l'esito del giudizio di merito.
- La contestazione della ritualità della notificazione e quella sulla sua riferibilità al destinatario attengono a profili di validità della notifica e non richiedono necessariamente una querela di falso quando non si controverte su un atto coperto da fede privilegiata.
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