Cassazione Civile, Ordinanza n. 17462/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione al passivo di un credito da lavoro subordinato per indennità di mancato preavviso. Il giudice delegato, e poi il Tribunale di Palermo, hanno ritenuto inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ai sensi dell’art. 101 l.fall., rilevando anche che la creditrice era già a conoscenza del fallimento, avendo presentato tempestivamente altre domande di ammissione. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha sostenuto che il termine per le domande tardive dovesse considerarsi automaticamente prorogato a diciotto mesi, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento aveva fissato l’udienza per l’esame del passivo a 122 giorni, circostanza che avrebbe implicato il riconoscimento della particolare complessità della procedura; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 92 c.p.c. per la condanna integrale alle spese, assumendo la novità della questione e la mancanza di precedenti di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e inammissibile perché la proroga del termine per le domande tardive non opera automaticamente per effetto della complessità della procedura, ma richiede una espressa scelta discrezionale del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso concreto tale proroga non era stata disposta. Ha inoltre osservato che la successiva scansione del progetto di stato passivo non incide sul termine finale, ma semmai differisce la decorrenza del termine annuale. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile sia perché mirava a censurare una legittima applicazione della regola della soccombenza sulle spese, sia perché la questione era già stata decisa in senso conforme in precedenti della Corte. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il termine per le domande tardive decorre dallo stato passivo esecutivo e può essere prorogato fino a diciotto mesi solo se il tribunale esercita espressamente il potere discrezionale nella sentenza dichiarativa di fallimento; non vi è proroga automatica per la sola complessità della procedura.
La fissazione dell’udienza per l’esame del passivo oltre 120 giorni è indice della possibile complessità della procedura, ma non equivale di per sé a una proroga del termine per le domande tardive.
art. 12 preleggi
L’interpretazione deve muovere dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse; non è consentita una lettura contraria al dato testuale per introdurre una proroga automatica non prevista dalla legge.
La compensazione delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei casi consentiti; la semplice applicazione della regola della soccombenza non richiede una motivazione specifica sulle ragioni della mancata compensazione.
Il ricorso è inammissibile quando la questione dedotta è già stata risolta da consolidato orientamento della Corte e il ricorso non offre elementi per mutarlo.
La memoria depositata oltre il termine è tardiva e, quindi, inammissibile.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La proroga del termine per proporre domande tardive nel fallimento non deriva automaticamente dalla complessità della procedura, ma richiede una espressa determinazione del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento, con valutazione discrezionale anche sulla misura della proroga entro il limite massimo previsto.
- La mera previsione di un’udienza di verifica del passivo fissata oltre i 120 giorni non equivale, da sola, a disporre la proroga del termine per le domande tardive, se tale proroga non risulta espressamente dalla sentenza.
- Il successivo frazionamento del progetto di stato passivo o altri atti del curatore e del giudice delegato non incidono sul presupposto della proroga e, se ritardano la prima esecutorietà dello stato passivo, differiscono soltanto la decorrenza del termine annuale per le domande tardive.
- In tema di spese processuali, la condanna della parte totalmente soccombente alla rifusione integrale segue la regola generale e non richiede una specifica motivazione; il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limita a proporre una lettura della norma incompatibile con il suo dato testuale o che si confronta con un orientamento di legittimità consolidato senza apportare elementi idonei a mutarlo.
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