Cassazione Penale, Sentenza n. 42857/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e carenza di motivazione ex art. 129 c.p.p., con specifica doglianza circa la mancata verifica di eventuali cause di non punibilità previste dall'art. 129; censura altresì per eccessività della pena e per errata qualificazione giuridica del fatto (minaccia ai sensi dell'art. 612 co. 2 cod. pen.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto per genericità delle censure (mancata indicazione della specifica causa di non punibilità e delle ragioni della sua sussistenza, censure generiche sulla pena e sulla qualificazione del fatto). Tuttavia la Corte, d'ufficio, ha rilevato l'illegittimità della pena inflitta (3 mesi di reclusione) in quanto incompatibile con il massimo edittale vigente alla data del fatto (5.12.2012), quando per l'art. 612 co. 2 la sanzione massima era la multa fino a euro 51. Avendo il giudice di merito riconosciuto le attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante contestata, la Corte di legittimità ha rideterminato la sanzione in una multa di euro 50, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile. Condanna dell'imputato al rimborso delle spese di parte civile liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il fatto è stato inquadrato come minaccia. La Corte precisa che ratione temporis, per il fatto commesso il 5.12.2012 la norma prevedeva pena massima della multa fino a euro 51; pertanto non era applicabile la reclusione successivamente prevista dalle modifiche legislative intervenute.
Riferimento all'aggravante che il giudice di merito ha contestato; nella motivazione della Corte di legittimità è richiamato il giudizio di equivalenza tra aggravante e attenuante generica operato dal giudice di merito.
Censurata dal ricorrente per presunta mancata verifica di cause di non punibilità; la Corte rileva che il motivo è generico e privo di indicazione della causa invocata e delle ragioni di sussistenza, per cui la censura è inammissibile. L'art. 129 impone al giudice di valutare cause di estinzione o non punibilità, ma la relativa doglianza in cassazione richiede specificità.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato a fondamento del principio che la funzione rieducativa della pena è incompatibile con l'esecuzione di una sanzione poi riconosciuta illegittima; giustifica l'intervento d'ufficio sulla illegittimità della pena.
decreto-legge n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013
Citato per spiegare che la modifica legislativa che ha cambiato il trattamento sanzionatorio è successiva al fatto contestato; dunque va applicata la disciplina vigente al momento del reato.
Massime di principio
- Una censura basata sulla mancata verifica di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se formulata in termini generici: il ricorrente deve indicare la specifica causa invocata e le ragioni per la sua sussistenza.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'illegittimità della pena quando essa risulti superiore al massimo edittale applicabile ratione temporis; in tal caso può annullare la parte sanzionatoria e rideterminarla senza rinvio.
- Si applica la lex temporis: per stabilire la disciplina sanzionatoria occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data del fatto, non a modifiche legislative successive.
- Quando il giudice di merito riconosce le attenuanti generiche in equivalenza all'aggravante, la prima disposizione applicabile per il trattamento sanzionatorio è quella corrispondente alla fattispecie di base tenendo conto della riduzione; ciò può comportare la sostituzione della pena detentiva con una multa se previsto dalla legge all'epoca del fatto.
- Le questioni inerenti la qualificazione giuridica del fatto e il trattamento sanzionatorio richiedono motivazione specifica: censure meramente assertive e non supportate da argomentazione sono destinate all'inammissibilità in cassazione.
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