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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11224/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato avversava la sentenza di appello che, parzialmente riformando il primo grado, aveva riconosciuto l'aggravante prevista dall'art. 625 n.2) c.p. (in luogo della n.4)) e aveva rideterminato la pena per il reato di tentato furto in abitazione aggravato; il ricorso contestava la valutazione indiziaria circa la partecipazione concorsuale dell'imputato e la ritenuta aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato in relazione alla partecipazione concorsuale, il che ha comportato il riconoscimento della validità del rapporto impugnatorio e l'obbligo di verificare la decorrenza della prescrizione. La Corte ha accertato che il termine massimo di prescrizione (anni 8 e mesi 4) decorrente dalla data del fatto (04/12/2016) è spirato (la Corte indica come data di decorrenza effettiva il 1° luglio 2025, con richiamo al decorso in data 23/10/2025) anche tenendo conto delle sospensioni processuali indicate: 09/09/2021-04/11/2021 (50 giorni) per impedimento difensore; 10/11/2022-02/02/2023 (60 giorni) per impedimento difensore; 02/02/2023-04/05/2023 (91 giorni) per richiesta del difensore. Perciò la sentenza di secondo grado è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di pronunciare un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., perché le circostanze che potrebbero escludere il reato o la responsabilità non risultano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (non emergono ictu oculi), quindi non è configurabile un'assoluzione di merito; di conseguenza si procede all'annullamento per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. n.2)

    La Corte d'appello aveva riconosciuto questa aggravante per il reato di tentato furto in abitazione; la Cassazione riproduce la contestazione ma decide sull'estinzione per prescrizione senza entrare nel merito della qualificazione definitiva dell'aggravante.

  • art. 625 cod. pen. n.4)

    La circostanza n.4) era quella inizialmente valutata in primo grado; la Corte d'appello l'ha sostituita con la n.2). La Cassazione prende atto della contestazione relativa alla qualificazione delle aggravanti ma decide per la prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, c.p.p.

    Stabilisce la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando dagli atti risulti in modo non contestabile l'inesistenza del fatto o l'assenza di rilevanza penale; la Corte precisa che tale rimedio è ammesso solo quando l'esclusione del reato o della responsabilità sia ictu oculi e non richieda alcun accertamento.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti)

    Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274/244275

    Principio consolidato secondo il quale l'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p. è ammessa solo per cause di esclusione del reato manifestamente risultanti dagli atti; inoltre, quando sussiste una causa di estinzione del reato, il rinvio è inibito perché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiarare subito la causa estintiva.

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione del reato è decorso in modo incontroverso, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione, anche se nel merito esistono vizi di motivazione.
  • L'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato emergono dagli atti in maniera assolutamente non contestabile (valutazione 'ictu oculi'); in assenza di tale evidenza la contestazione remane oggetto di accertamento e non giustifica l'assoluzione di merito.
  • Il calcolo della prescrizione deve partire dalla data di commissione del reato e tener conto delle sospensioni previste (es. impedimenti del difensore, rinvii richiesti dal difensore), che prorogano la decorrenza; tali periodi vanno documentati e contabilizzati nel calcolo.
  • Quando il ricorso non è manifestamente infondato e dunque il rapporto impugnatorio è validamente costituito, la Corte di legittimità ha il dovere di verificare d'ufficio l'eventuale estinzione del reato per prescrizione anche se la questione non è stata risolta nei gradi precedenti.
  • In presenza di una causa di estinzione del reato, il rinvio per vizio di motivazione è inibito: il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiarare immediatamente l'estinzione e quindi il processo va estinto senza rinvio.
  • Difesa e parti devono porre attenzione tempestiva al calcolo dei termini di prescrizione e alle cause di sospensione: documentare e fare valere queste circostanze può condurre all'estinzione del reato prima che venga definita la responsabilità nel merito.

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