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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24072/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da due giudizi riuniti tra proprietari di fondi contigui. Da un lato, i proprietari di un fondo hanno chiesto accertarsi che il fondo avversario non fosse gravato da servitù di passaggio, sosta o transito e che fosse demolita una tettoia in cemento-amianto realizzata asseritamente in violazione delle distanze da una veduta. Dall'altro lato, la proprietaria del fondo vicino ha resistito sostenendo di avere acquistato per usucapione una servitù di passaggio esercitata sin dal 1982; il figlio è intervenuto nel giudizio dichiarandosi compossessore della servitù e proponendo analoghe domande. In primo grado le domande del figlio sono state dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione attiva; sono state invece accolte le domande degli attori originari. In appello la decisione è stata confermata, ma la Cassazione, con precedente sentenza, ha annullato la pronuncia e rinviato alla Corte d'appello. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha ammesso nuovi documenti prodotti dalle parti, ha ritenuto che il figlio non fosse più comproprietario del preteso fondo dominante al momento dell'intervento e ha escluso, sulla base della prova orale, il possesso ventennale utile all'usucapione. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 384, 394, 101 c.p.c. e 111 Cost., lamentando l'illegittima ammissione e valorizzazione di nuovi documenti prodotti in appello/rinvio dalla controparte senza i presupposti di indispensabilità, fatti sopravvenuti o forza maggiore; 2) violazione degli artt. 99, 101, 112, 183 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe rilevato d'ufficio una servitù per destinazione del padre di famiglia per negare l'applicazione delle distanze legali tra il balcone e la costruzione, incorrendo in ultrapetizione, poiché tale titolo non era stato dedotto nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha ritenuto legittima, nel giudizio di rinvio, l'ammissione della documentazione nuova perché funzionale all'accertamento della legittimazione processuale e necessaria a contrastare la documentazione avversaria, in un contesto in cui il rinvio imponeva un nuovo esame dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Ha invece ravvisato ultrapetizione nella decisione di merito che aveva giustificato il rigetto delle domande sulle distanze legali facendo riferimento, in sostanza, alla servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., istituto non dedotto dalle parti nei gradi di merito. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione, ma può compiere gli accertamenti necessari nei limiti del giudizio di rinvio

  • art. 394 c.p.c.

    il giudizio di rinvio è tendenzialmente chiuso e non ammette nuove prove, salvo il giuramento decisorio; tuttavia possono ammettersi nuove prove quando l'annullamento imponga un nuovo accertamento di fatti non prima scrutinati

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    nel regime ratione temporis applicabile, i nuovi documenti in appello potevano essere ammessi se indispensabili ai fini della decisione

  • art. 101 c.p.c.

    la decisione non può fondarsi su questioni introdotte d'ufficio senza il necessario contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle garanzie del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 99 c.p.c.

    la domanda e le eccezioni devono provenire dalle parti, salvo i limiti dei poteri officiosi consentiti

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o su eccezioni non dedotte, pena ultrapetizione

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alle preclusioni assertive e istruttorie del processo di primo grado

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sull'onere della prova, in relazione alla deduzione di una servitù e alla prova del possesso usucapivo

  • art. 1062 c.c.

    la servitù per destinazione del padre di famiglia è un titolo autonomo di costituzione della servitù, che deve essere dedotto e non può essere rilevato d'ufficio se non introdotto in causa

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la regola della chiusura del thema probandum non impedisce l'ammissione di nuovi documenti quando l'annullamento abbia reso necessario un diverso accertamento di fatti storici o normativi non esaminati in precedenza e quei documenti siano indispensabili alla decisione.
  • La valutazione di indispensabilità dei nuovi documenti può estendersi anche alla documentazione prodotta dalla controparte, quando essa sia necessaria a contrastare e neutralizzare la prova avversaria in un accertamento rimesso dal giudice di legittimità.
  • Il giudice non può fondare la decisione su un titolo costitutivo di diritto reale diverso da quello allegato dalle parti: se la servitù viene giustificata in concreto mediante la destinazione del padre di famiglia, ma tale titolo non è stato dedotto, la decisione è viziata da ultrapetizione.
  • La servitù per destinazione del padre di famiglia è un titolo autonomo di costituzione della servitù e, se rilevante nel processo, deve risultare dal contraddittorio processuale; non può essere introdotta dal giudice come mera qualificazione sostitutiva dei fatti allegati se ciò altera il perimetro della domanda.
  • Nel giudizio civile resta fermo il principio per cui il giudice è vincolato ai fatti costitutivi e alle eccezioni dedotte dalle parti, con divieto di decisioni fondate su questioni nuove non introdotte nel contraddittorio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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