Cassazione Penale, Sentenza n. 41823/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che li dichiarava colpevoli per detenzione e vendita di prodotti con marchio contraffatto, articolando tre motivi: (1) errore di diritto relativamente all'art. 474 c.p., sostenendo che si trattava di contraffazione grossolana e quindi di reato impossibile per inidoneità dell'azione a ledere la fede pubblica; (2) mancata assunzione di prova decisiva, lamentando l'assenza di testimonianze dei titolari dei marchi e la mancata consulenza tecnica alle aziende per accertare la grossolanità delle contraffazioni; (3) erronea applicazione dell'art. 131‑bis c.p., deducendo che la Corte avrebbe valutato impropriamente la particolare tenuità del fatto basandosi solo sui profitti conseguiti senza considerare compiutamente gli indicatori rilevanti (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, grado di colpevolezza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Sul primo e secondo motivo ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'art. 474 c.p. punisce la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto come reato di pericolo per la fede pubblica, senza che la grossolanità della contraffazione escluda automaticamente la fattispecie; pertanto l'argomento del reato impossibile e l'assenza di specifiche prove non risultano idonei a fondare il ricorso. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: ai fini dell'art. 131‑bis la valutazione della particolare tenuità si effettua con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., ma non è richiesta l'analisi esaustiva di tutti gli elementi; la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato l'esclusione della tenuità richiamando i profitti non irrisori connessi al numero dei prodotti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000, ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti configura il reato anche se la contraffazione è grossolana; si tratta di un reato di pericolo a tutela della fede pubblica e non richiede la realizzazione dell'inganno.
Norma collegata ai reati contro il patrimonio e la fede pubblica; contestata originariamente ma la decisione della Cassazione si focalizza su art. 474 c.p. e sulla natura del reato di contraffazione.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione riferita ai criteri dell'art. 133 c.p.; tuttavia non è necessario esaminare tutti gli indicatori se la motivazione indica quelli ritenuti rilevanti.
Fornisce i criteri per valutare la gravità dell'offesa (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza) che sono richiamati nella valutazione di cui all'art. 131-bis.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Consente l'imposizione di somme a favore della cassa delle ammende anche quando non sussistono profili di colpa particolarmente aggravanti; qui giustifica il versamento di euro 3.000 da ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto configura il reato ex art. 474 c.p. anche quando la contraffazione è grossolana: è sufficiente il pericolo per la fede pubblica, non è necessaria la realizzazione dell'inganno.
- La mera argumentazione che un falso sia 'palese' o di scarsa qualità non esclude automaticamente la perseguibilità: la valutazione spetta al giudice concreto e il carattere grossolano non determina di per sé il reato impossibile.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131‑bis (particolare tenuità), il giudice può fondare la decisione sugli indicatori ritenuti rilevanti tra quelli dell'art. 133; non è richiesta una trattazione completa e pedissequa di tutti gli elementi se la motivazione è chiara.
- La mancata acquisizione di specifiche testimonianze o consulenze tecniche non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso in cassazione: tali omissioni devono essere effettivamente decisive per il giudizio e dimostrate come tali.
- Le istanze procedurali (es. rimessione in termini per discussione orale) devono essere tempestive; l'inerzia o la negligenza del difensore può determinare il rigetto e pregiudicare il ricorso.
- In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, i ricorrenti possono essere condannati alle spese processuali e a somme in favore della cassa delle ammende, secondo l'equità prevista dalla giurisprudenza costituzionale.
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