Cassazione Penale, Sentenza n. 8828/2024 del 29/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per diffamazione: il difensore dell'imputato ha dedotto vizi di motivazione relativi all'illiceità della condotta e all'esclusione del diritto di critica (1° motivo), alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e alla violazione dell'art. 595 c.p. (2° motivo), e alla commisurazione della pena e alle statuizioni civili (3° motivo). In memoria è stata inoltre prospettata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto di poter valutare in sede di legittimità la materialità e la portata offensiva delle espressioni contestate. Alla luce del contesto e della concreta articolazione delle frasi contenute in una e-mail inviata dall'imputato agli uffici dell'impresa, la Corte ha ritenuto che le espressioni, per la loro genericità, non avessero carica dispregiativa tale da integrare il delitto di diffamazione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e ha revocato le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di diffamazione; la Corte ha valutato la sussistenza dell'offesa alla reputazione in relazione alla portata offensiva concreta delle espressioni, ritenendo che qui mancasse la carica dispregiativa richiesta per la configurazione del reato
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2-bis)
Limiti di proponibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; nonostante tali limiti la Corte ha ricordato la sua competenza a valutare la materialità e l'offensività delle espressioni nel processo per diffamazione
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti formali di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato comunque esaminato nei limiti ammessi
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato insieme alle norme processuali per precisare le restrizioni del ricorso per cassazione dopo sentenze di appello su reati di competenza del giudice di pace
art. 162-ter cod. pen.
Norma sull'estinzione del reato per prescrizione o altre cause; prospettata dalla difesa ma la decisione della Corte si è basata sull'insussistenza del fatto, non sull'estinzione
Massime di principio
- In materia di diffamazione il giudice di legittimità può verificare la sussistenza della materialità dell'offesa e la portata offensiva delle frasi, e non è vincolato a un'interpretazione puramente letterale
- La valutazione deve considerare la concreta articolazione dell'espressione e il contesto in cui è inserita, non il tenore astratto e isolato delle parole
- Dichiarazioni generiche, prive di una chiara carica dispregiativa, possono non integrare il reato di diffamazione perché mancanti della offensività avvertibile nel comune sentire
- Se viene esclusa la materialità dell'offesa, la sentenza penale va annullata perche' il fatto non sussiste e le relative statuizioni civili decadono
- Pur con limiti procedurali specifici per i ricorsi avverso sentenze di appello emesse per reati di competenza del giudice di pace, la Corte di cassazione conserva la facoltà di sindacare l'offensività e la materialità dell'espressione
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