Cassazione Penale, Sentenza n. 7812/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Brunello impugna la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (eccessività della misura e della durata rispetto ai reati precedenti, mancata motivazione sull'obbligo di soggiorno, mancata valutazione di misure meno gravose) e la confisca di un box cointestato; Tsiarskikh impugna la confisca di un appartamento a lei intestato, contestando l'assenza di prova della riconducibilità del bene al proposto e la mancata valutazione della concreta disponibilità economica della ricorrente
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Brunello: il primo motivo (eccessività della misura) è ritenuto manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha motivatamente valutato la ripresa dell'attività delinquenziale e la gravità delle condanne, giustificando la durata quinquennale; il secondo motivo (omessa motivazione sull'obbligo di soggiorno) è inammissibile perché non specificamente proposto in appello; il terzo motivo (confisca del box) è inammissibile in quanto ripropone censure di merito/fatto sulla motivazione già data dal decreto impugnato. Per Tsiarskikh: il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale del difensore (il terzo interessato in materia di prevenzione deve essere munito di procura speciale e non è sanabile con l'art.182, comma 2 c.p.c.); inoltre la declaratoria di inammissibilità retroagisce alla scadenza per proporre appello. Conseguenze: condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, del versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020
procedura di trattazione del ricorso nelle forme semplificate previste dalla norma (richiamata per la modalità di trattazione del ricorso)
consente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla riparazione a favore della Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 182, comma 2, cod. proc. civ.
richiamata per escludere la possibilità di sanare il difetto di procura del difensore del terzo interessato nel procedimento di prevenzione; la disposizione non è applicabile in questo specifico contesto
Giurisprudenza Sezioni Unite: Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 (Borrelli e altro)
Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014
principio consolidato che richiede la procura speciale quando il terzo interessato assume posizioni di natura eminentemente civilistica nel procedimento di prevenzione
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186
Corte cost., 13/06/2000 n. 186
utilizzata come riferimento per la determinazione equitativa dell'ammontare dovuto alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la valutazione della durata e della necessità è largamente rimessa al giudice di merito: la Corte di legittimità verifica la logicità e l'adeguata motivazione, non riforma valutazioni di fatto non palesemente illogiche.
- Le doglianze che riguardano essenzialmente la valutazione di fatto o la piena motivazione del giudice di merito sono difficilmente ammissibili in sede di legittimità se non collegate a specifici vizi di diritto.
- Le censure non sollevate o non specificamente proposte nel grado di appello sono inammissibili in cassazione; è quindi essenziale formulare in appello tutte le questioni che si intendono preservare per il giudizio di legittimità.
- Quando un terzo interessato interviene nel procedimento di prevenzione con posizioni di natura civilistica, il difensore deve essere munito di procura speciale: la mancanza di tale procura determina l'inammissibilità dell'impugnazione e non è sanabile con la regolarizzazione ex art.182 comma 2 c.p.c.
- Le contestazioni sulla riconducibilità di beni confiscati esigono che il ricorrente produca elementi idonei a dimostrare l'assenza di sproporzione o la lecita provenienza; in sede di legittimità non è possibile riproporre in termini generici valutazioni di merito già affrontate e motivate dal giudice di merito.
- In caso di inammissibilità dei ricorsi in materia penale e di prevenzione, il giudice può condannare i ricorrenti alle spese e a versamenti alla Cassa per le ammende secondo criteri equitativi richiamando la giurisprudenza costituzionale
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