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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08721/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società appaltatrice, esecutrice di lavori stradali per la realizzazione di un primo e secondo lotto di una tangenziale, aveva chiesto al Comune il pagamento di somme riservate nel corso dell'appalto, in particolare per la riserva n. 10 relativa a danni da mancata produzione. La controversia riguardava il periodo in cui i lavori sarebbero stati rallentati o impediti dalla presenza di una tubazione dell'acquedotto gestita da terzi e, più in generale, dalla mancata approvazione di una variante progettuale e dal nulla osta necessario per il sottoattraversamento autostradale. In appello la società aveva sostenuto che la riserva fosse tempestiva e che il cantiere non potesse proseguire per responsabilità della stazione appaltante; il Comune, invece, aveva sostenuto che alcune opere erano comunque eseguibili, che l'appaltatrice aveva unilateralmente sospeso i lavori e che non vi era stata violazione di buona fede da parte dell'ente. In cassazione la società ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 115, 116, 244 e 246 c.p.c. per avere la Corte d'appello valorizzato deposizioni testimoniali di soggetti asseritamente incapaci e per avere i testi espresso valutazioni tecniche anziché fatti; con il secondo motivo ha dedotto violazione di varie norme sui contratti pubblici e sull'eccezione di inadempimento, sostenendo che l'interferenza della tubazione, l'assenza del nulla osta di Autostrade e la mancata terza perizia di variante rendevano impossibile proseguire i lavori e giustificavano la sospensione del cantiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura invadesse il merito, poiché la valutazione dell'attendibilità e della rilevanza delle testimonianze è rimessa al giudice di merito; ha inoltre escluso la nullità per incapacità testimoniale ex art. 246 c.p.c. per difetto di autosufficienza del motivo e perché l'interesse dei testi non era tale da renderli incapaci a deporre, ma al più rilevante ai fini dell'attendibilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, esso mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già apprezzati conformemente dai giudici di merito. Ha quindi confermato la declaratoria di illegittimità della sospensione unilaterale dei lavori e l'abbandono del cantiere, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta in realtà una censura alla valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta delle prove e il loro peso probatorio sono attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se congruamente motivate.

  • art. 244 c.p.c.

    La regola per cui il testimone deve riferire fatti e non valutazioni non esclude che possa riferire il convincimento formatosi per diretta percezione dei fatti.

  • art. 246 c.p.c.

    L'incapacità a testimoniare richiede un interesse personale, concreto e attuale tale da legittimare la partecipazione al giudizio; in difetto di specifica deduzione e riproposizione tempestiva, la nullità della prova si sana.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto dell'eccezione di nullità e gli atti in cui essa è stata sollevata e riproposta, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    Le nullità relative della prova testimoniale devono essere eccepite tempestivamente, subito dopo l'assunzione della prova, altrimenti si sanano.

  • art. 346 c.p.c.

    L'eccezione di nullità deve essere riproposta in appello per non considerarsi rinunciata.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse che può incidere sull'idoneità a deporre è quello processualmente rilevante e attuale, non un mero interesse di fatto.

  • art. 105 c.p.c.

    L'interesse ostativo alla testimonianza è quello che renderebbe ammissibile l'intervento del terzo nel processo.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento può giustificare la sospensione della prestazione solo se esercitata secondo buona fede; non legittima un rifiuto arbitrario della prestazione.

  • art. 1206 c.c.

    Il creditore deve compiere quanto necessario affinché il debitore possa adempiere; la Corte lo richiama per escludere una violazione della stazione appaltante sulla base dei fatti accertati.

  • art. 31 D.M. 145/2000

    L'impresa è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni della direzione lavori e a proseguire l'esecuzione con la dovuta diligenza tecnica, anche segnalando le carenze progettuali.

  • art. 26, comma 1, L. 109/1994

    L'appaltatore può opporre l'eccezione di inadempimento in presenza di circostanze imputabili alla stazione appaltante, ma non può sospendere unilateralmente i lavori in contrasto con la buona fede.

  • art. 133, commi 1 e 7, d.P.R. 554/1999

    Il richiamo è utilizzato per evidenziare le possibili conseguenze del mancato rispetto delle regole di sospensione dei lavori e dei poteri del responsabile del procedimento.

  • art. 165, comma 3, d.P.R. 554/1999

    La riserva deve essere formulata nel primo atto idoneo e quantificata entro il termine di 15 giorni, con eventuale aggiornamento nei SAL successivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme di merito preclude la deduzione in cassazione del vizio di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto la veste formale della violazione di legge: se la censura mira a sostituire l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile.
  • La prova testimoniale può includere il convincimento del teste formatosi per percezione diretta dei fatti, ma non può risolversi in apprezzamenti tecnici o giuridici; tuttavia la valutazione della portata delle deposizioni spetta al giudice di merito.
  • L'incapacità a testimoniare per interesse alla causa richiede un interesse personale, concreto e attuale tale da legittimare un intervento nel giudizio; un mero interesse di fatto non basta.
  • Le nullità relative della prova testimoniale devono essere eccepite tempestivamente e riproposte nei successivi gradi di giudizio; in cassazione occorre inoltre un puntuale assolvimento dell'onere di autosufficienza.
  • Nel contratto di appalto pubblico l'appaltatore non può sospendere unilateralmente i lavori per carenze o interferenze se le opere restano in parte eseguibili e se la sospensione non è sorretta da un esercizio conforme a buona fede dell'eccezione di inadempimento.
  • La riserva negli appalti deve essere tempestivamente iscritta e quantificata secondo i termini e le modalità previste dalla normativa di contabilità dei lavori, con aggiornamento nei successivi stati di avanzamento.
  • Quando il giudice di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sui medesimi fatti, la doppia conforme limita ulteriormente il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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