Cassazione Penale, Sentenza n. 00054/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per omessa esplicitazione del rigetto dell'accordo e per non aver consentito la discussione nel merito, in violazione delle garanzie di partecipazione delle parti. In applicazione dell'art. 623 cod. proc. pen. la Corte ha annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen.: la Corte territoriale ha ignorato un concordato sulla pena formalizzato nell'udienza del 17/06/2025 senza motivare il rigetto e senza consentire alle parti di discutere e formulare conclusioni nel merito, nonostante l'imputato avesse rinunciato ad alcuni motivi. Tale omissione integra una nullità per violazione dei diritti di partecipazione e difesa ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena proposto dalle parti, se non accolto, impone al giudice di permettere alle parti di discutere e formulare conclusioni nel merito; il mancato svolgimento di tale fase determina nullità della sentenza
Richiamato per il principio della partecipazione delle parti al procedimento; la Corte ha ritenuto che l'omissione abbia violato i diritti di partecipazione previsti dall'articolo
Richiamato in relazione alla nullità derivante dall'impedimento della partecipazione delle parti e del pubblico ministero; la Corte ha qualificato il vizio come nullità ai sensi di tale norma
Norma applicata per l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo esame
art. 644, comma 1, n. 4 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; citata nei fatti ma non al centro del motivo di ricorso
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 56
Richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 599-bis; la Corte colloca la sua interpretazione in continuità con la giurisprudenza successiva all'introduzione della norma
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34
Richiamato come intervento normativo successivo che ha influenzato l'interpretazione applicativa dell'art. 599-bis; la Corte ne segnala l'operatività nella prassi giurisprudenziale
art. 599, comma IV e art. 602, comma II (previgente disciplina)
Richiamate per continuità interpretativa: la giurisprudenza precedente aveva già stabilito l'obbligo di consentire la discussione nel merito dopo il rigetto dell'accordo
Massime di principio
- Se le parti concordano una pena ai sensi dell'art. 599-bis, il giudice che intende non accogliere l'accordo deve esplicitare il rigetto e consentire alle parti di discutere e di formulare le conclusioni nel merito; l'omissione costituisce nullità
- La mancata fase di discussione determina una violazione dei diritti di difesa e della partecipazione del pubblico ministero e può portare all'annullamento della decisione impugnata
- In caso di nullità per omissione dell'udienza di discussione, la Corte di Cassazione annulla e rinvia la causa ad altra sezione della Corte territoriale per garantire imparzialità e corretto svolgimento del procedimento
- La difesa dovrebbe, se il giudice sembra ignorare un concordato, chiedere espressamente che venga verbalizzata la decisione sul concordato e che sia concessa la discussione nel merito; la mancata richiesta non priva automaticamente del rimedio, ma rafforza la posizione processuale
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel richiedere tutela effettiva della partecipazione delle parti dopo il rigetto del concordato, anche alla luce delle modifiche normative (legge 103/2017 e d.lgs. 150/2022)
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