Cassazione Penale, Sentenza n. 47408/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: violazione di legge per omessa pronuncia sul condono della pena (indulto ex legge n. 241/2006), sostenendo che i fatti-reato erano commessi nel perimetro di applicazione dell'indulto e che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sull'applicabilità del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il Collegio ha ritenuto che la questione sull'applicazione dell'indulto possa essere esaminata in sede di legittimità solo se il giudice di merito l'ha espressamente affrontata e negata; l'omessa pronuncia da parte del giudice d'appello non consente il sindacato in cassazione e la questione va sollevata nelle fasi di merito o in sede esecutiva. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis sul fatto di aggravante contestata, determinando la riduzione della pena inflitta per il reato in materia di stupefacenti.
La normativa sull'indulto è stata richiamata nel motivo di ricorso; la Corte di cassazione interpreta che l'applicabilità dell'indulto deve essere richiesta e decisa in sede di merito e che l'omessa pronuncia del giudice di merito non è sindacabile in cassazione.
Rilevato solo come fatto processuale: il difensore ha depositato nomina scritta ex art. 102 c.p.p., attestando la regolare rappresentanza tecnica in Corte.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U, n. 2333 del 03/02/1995; Sez. 2, n. 6954 del 13/11/2019; Sez. 3, n. 15201 del 15/11/2019)
Principio consolidato: la questione dell'indulto può essere esaminata in cassazione solo se il giudice di merito l'ha affrontata e negata; l'omissione non consente la deduzione in sede di legittimità e lascia spazio alla decisione in sede esecutiva.
Massime di principio
- La questione dell'applicabilità di un indulto o condono deve essere sollevata e chiesta esplicitamente nelle fasi di merito; solo se il giudice di merito la esamina e la respinge è deducibile in cassazione.
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi sull'indulto, il rimedio non è la cassazione per violazione di legge: il beneficiario può richiederne l'applicazione al giudice dell'esecuzione.
- Il difensore deve inserire espressamente nelle conclusioni di merito la richiesta di applicazione del condono/indulto e sollecitare una pronuncia motivata, per preservare la possibilità di sindacato in sede di legittimità.
- L'omissione di motivi o la tardiva deduzione di questioni rilevanti può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese processuali e sanzioni pecuniarie, salvo la sussistenza di 'assenza di colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Nelle valutazioni sulla pena, il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (es. prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis) resta una valutazione di merito che, se motivata, difficilmente è sindacabile in cassazione salvo vizio di legge o mancanza di motivazione.
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