Cassazione Civile, Ordinanza n. 22065/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un'impresa appaltatrice aveva convenuto in giudizio la committente per ottenere la risoluzione di un appalto pubblico relativo alla realizzazione di un sottovia carrabile e di un sottopasso ciclopedonale, deducendo gravi inadempimenti della stazione appaltante, sospensioni dei lavori per asserite carenze progettuali, necessità di varianti in corso d'opera, incremento dei costi, diritto al compenso per maggiori opere eseguite, risarcimento dei danni e restituzione di somme trattenute a titolo di penale. Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande, riconoscendo alcuni importi per riserve e disapplicando la penale. In appello, la domanda di risoluzione era stata respinta perché ritenuta incompatibile con la compiuta esecuzione dell'opera e perché la prosecuzione dei lavori dopo la diffida sarebbe stata valutata come rinuncia all'effetto risolutorio; inoltre erano state ritenute tardive varie riserve. Nel ricorso per cassazione l'impresa ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1453 e 1454 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la risoluzione dell'appalto fosse ammissibile anche dopo l'ultimazione dei lavori e che la corte territoriale avesse errato nel negare l'interesse alla risoluzione e nel non applicare la clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione se la variante per errori progettuali superava il quinto del prezzo; 2) omesso esame del fatto decisivo della mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo sulle varianti, con conseguente inapplicabilità delle condizioni generali di contratto sulle riserve; 3) omesso esame di fatti decisivi circa l'accoglimento dell'appello della committente sulla riserva n. 6. La committente ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando che la corte d'appello avesse erroneamente respinto le proprie censure sulle riserve n. 15 e n. 13, in particolare sulla ritardata contabilizzazione e sulla penale, assumendo che i ritardi fossero imputabili all'appaltatrice e che fosse stata applicata in modo incoerente la disciplina delle condizioni generali di contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale. La Corte ha affermato che la risoluzione per inadempimento dell'appalto non è esclusa, in linea di principio, dalla circostanza che l'opera sia stata ultimata, poiché nell'appalto il momento rilevante può estendersi fino al collaudo e, comunque, l'esecuzione dell'opera non rende logicamente incompatibile la domanda di risoluzione quando essa sia strumentale a questioni ancora controverse, come l'efficacia di riserve o di clausole contrattuali. È stato quindi escluso che la decisione di merito potesse fondarsi, in modo generale, sull'assenza di utilità della pronuncia di risoluzione per il solo fatto della compiuta esecuzione dei lavori.
Norme richiamate
La risoluzione per inadempimento è astrattamente azionabile anche nell'appalto, e la sua proponibilità non è esclusa in via generale dall'avvenuta ultimazione dell'opera.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di diffida ad adempiere e di conseguente tutela risolutoria.
La Corte ricorda che la risoluzione produce, in linea generale, effetti retroattivi anche nell'appalto, non essendo questo un contratto a esecuzione continuata o periodica.
Indicata come base processuale della riunione degli appelli proposti contro la sentenza di primo grado.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso principale e incidentale per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 13 del contratto
Invocato dalla ricorrente come clausola che prevedeva la risoluzione nel caso di variante eccedente il quinto dell'importo contrattuale.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto la domanda di risoluzione per inadempimento non è preclusa, in via di principio, dalla sola circostanza che l'opera sia stata ultimata; occorre verificare se sussista ancora un interesse giuridicamente apprezzabile alla pronuncia, specie in relazione a questioni economiche o restitutorie ancora controverse.
- L'appalto, salvo i casi di servizi o manutenzioni periodiche, non è un contratto di durata in senso tecnico tale da sottrarsi alla regola della piena retroattività degli effetti della risoluzione ex art. 1458 c.c.
- Nel giudicare sulla risoluzione di un appalto pubblico può assumere rilievo, ai fini della proponibilità della domanda, anche il momento del collaudo, non essendo decisivo il solo completamento materiale dei lavori.
- Le questioni logicamente subordinate alla sussistenza dell'interesse alla risoluzione restano assorbite se il giudice di legittimità accerta che tale interesse non può essere negato per il solo fatto dell'ultimazione dell'opera.
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