Cassazione Penale, Sentenza n. 24278/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Massa che aveva assolto Novembri dal reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), ma che aveva contestualmente ritenuto emergere elementi riconducibili a una truffa e disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), sostenendo che il giudice non può pronunciarsi assolutorio sul reato imputato e al contempo trasmettere gli atti per un diverso fatto, perché i due provvedimenti sono incompatibili e la sentenza assolutoria precluderebbe il futuro nuovo esercizio dell'azione penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui era stata pronunciata l'assoluzione per il reato di cui all'art. 646 c.p. Ha stabilito che il giudice che ritiene il fatto diverso da quello contestato non può contemporaneamente assolvere e trasmettere gli atti, e pertanto l'assoluzione è stata annullata. Resta però salva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in relazione al fatto diverso (la presumibile truffa), così che il P.M. potrà eventualmente esercitare nuovamente l'azione penale.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appropriazione indebita, l'oggetto del capo di imputazione originario contro Novembri. La decisione ha riguardato l'accertamento della non configurabilità di tale reato nel caso concreto.
Fondamento del motivo di cassazione per violazione di legge: il vizio denunciato è l'incompatibilità tra la pronuncia assolutoria sul reato contestato e la contemporanea trasmissione degli atti al P.M. per un fatto diverso.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, sent. n. 34555/2010; Sez. 6, sent. n. 37626/2019; Sez. 6, sent. n. 9743/2004)
Precedenti che affermano il principio secondo cui il giudice che ritiene emergere un fatto diverso rispetto all'imputazione deve limitarsi a trasmettere gli atti al P.M. e non pronunciare sentenza assolutoria sul fatto contestato, per evitare che il giudicato precluda il nuovo esercizio dell'azione penale.
Massime di principio
- Se il giudice del dibattimento ritiene che il fatto emerso sia diverso da quello enunciato nell'imputazione, deve disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e non pronunciare contemporaneamente sentenza assolutoria sul fatto originario.
- Una sentenza assolutoria pronunciata insieme a una trasmissione degli atti per un fatto diverso è incompatibile e può essere annullata in sede di impugnazione per violazione di legge.
- La trasmissione degli atti preserva la possibilità per il Pubblico Ministero di esercitare in futuro l'azione penale per il fatto diverso; l'annullamento dell'assoluzione non impedisce tale trasmissione.
- Per la difesa, se il giudice prospetta la sussistenza di un fatto diverso rispetto all'imputazione, è opportuno chiedere chiarimenti e contestare eventuali provvedimenti contraddittori; per il P.M. è possibile impugnare l'assoluzione quando coesiste una trasmissione che rende la decisione incoerente.
- In fase di formulazione dell'imputazione e durante il dibattimento è essenziale una chiara individuazione del fatto-reato per evitare che difformità nella ricostruzione fattuale determinino contrasti procedurali e il rischio di annullamento della decisione.
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