Cassazione Penale, Sentenza n. 13710/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) vizi di motivazione e omissioni, lamentando errori materiali nella sentenza (località dei fatti e prenome) e la mancata risposta alle censure secondo cui l'imputato aveva solo temporaneamente depositato materiali su un terreno non recintato; si denunciava inoltre che la sentenza aveva indicato un diverso luogo di fatto e aveva attribuito la responsabilità a un soggetto diverso (Vassallo Damiano); 2) insufficiente prova del dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p., sostenendo che l'occupazione era temporanea e finalizzata al ricovero di due animali e non all'illecita acquisizione di utilità; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., dato che i lavori sarebbero stati occasionali e avrebbero giovato alla persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto che gli errori di località e prenome fossero meri refusi non incidenti sulla tenuta logica della decisione, perciò non richiedevano motivazione aggiuntiva. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza, richiamando la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'esecuzione di lavori strutturali sul fabbricato e di interventi agricoli sul terreno dimostrava la finalità di trarre profitto e l'acquisizione illecita del possesso. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il riconoscimento della particolare tenuità: la Corte territoriale aveva motivato l'esistenza della permanenza della condotta illecita e l'esistenza di danni o costi di ripristino per la persona offesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma richiede il dolo relativo all'utilità perseguita mediante l'occupazione arbitraria; la Corte ha ritenuto che l'esecuzione di lavori sul fabbricato e sul terreno dimostri la finalità di trarre profitto e quindi il dolo necessario per la fattispecie
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede che il fatto sia di scarsa offensività e non permanente; la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità per il carattere permanente della condotta e per l'esistenza di danni o costi di ripristino, motivo confermato dalla Cassazione
Norme procedurali richiamate per le forme di esame del ricorso in materia di impugnazioni civili e penali durante il periodo emergenziale; indicate come richiamo per le modalità procedurali seguite nella valutazione del ricorso
Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare l'obbligo di versamento di euro tremila tenuto conto dei profili di colpa del ricorrente
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (riferimento giurisprudenziale)
Richiamata per il principio secondo cui può configurarsi colpa nella presentazione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, giustificando l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e la condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Errori materiali o refusi (es. inesattezze su luogo o prenome) non comportano automaticamente l'annullamento della decisione se non incidono sul nucleo argomentativo e sulla decisione di merito.
- Per la configurabilità del reato di occupazione arbitraria ex art. 633 c.p. è necessario dimostrare il dolo riferito all'utilità perseguita; la sola temporaneità dell'uso va provata e valutata nel contesto fattuale (es.: assenza di lavori strutturali o di azioni riconducibili all'acquisizione del possesso).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede assenza di danno significativo, episodicità e scarsa offensività: condotte permanenti, opere abusive o costi di ripristino rendono improbabile il riconoscimento della tenuità.
- I motivi meramente reiterativi o che non superano la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito sono destinati all'inammissibilità; in cassazione non è sufficiente proporre argomentazioni già affrontate senza nuovi elementi.
- Il ricorrente rischia, in caso di ricorso inammissibile e valutata colpa, la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi strategico valutare la fondatezza e la rilevanza delle censure prima di proporre impugnazioni.
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