Cassazione Civile, Ordinanza n. 00694/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'avvocatessa per il pagamento di compensi professionali pari a Euro 2.719,44. L'ingiunto proponeva opposizione, ma i giudici di merito la dichiaravano inammissibile perché notificata oltre il termine di quaranta giorni dall'avvenuta notificazione del decreto. In particolare, la notificazione dell'atto di opposizione era stata spedita il 4 maggio 2018 e pervenuta il 9 maggio 2018, mentre il termine risultava già spirato; inoltre era stata esclusa anche l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., perché l'ingiunto aveva ricevuto un atto di pignoramento presso terzi il 6 aprile 2018, con conseguente decorso del termine di dieci giorni. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che vi fosse stata una prima notifica dell'opposizione il 16 aprile 2018 non andata a buon fine per un mero errore nell'indicazione dell'indirizzo, e che tale notifica dovesse qualificarsi come nulla e non inesistente; dall'altro lato denunciava violazione degli artt. 112, 153 e 156 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulla nullità della prima notifica e chiedendo la sanatoria per raggiungimento dello scopo o la rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., rilevando che il primo motivo era inammissibile ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. e che il secondo era privo di specificità, perché il ricorrente insisteva sulla nullità della prima notifica senza riportarne compiutamente il contenuto né dimostrare che l'atto fosse comunque giunto a destinazione. La Corte ha ribadito che, per sostenere l'esistenza di una notifica nulla e non inesistente, occorre indicare in modo puntuale la relata e gli elementi idonei a ricondurre l'atto al modello legale della notificazione; in difetto, se l'atto è solo tentato e restituito al mittente, la notificazione è da considerare omessa. Sono state inoltre applicate le conseguenze economiche previste per la decisione conforme alla proposta, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per affermare la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta oltre il termine
richiamato per il termine di proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo
richiamato per escludere l'opposizione tardiva, essendo decorso il termine di dieci giorni
la decisione è stata resa conformemente alla proposta del consigliere delegato; ciò ha comportato anche l'applicazione delle conseguenze di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per la trattazione camerale in sede di cassazione
richiamato come base dell'inammissibilità del primo motivo
invocato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia
invocato dal ricorrente sia per la sanatoria della notifica sia per la rimessione in termini
invocato dal ricorrente per sostenere la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e per l'esigenza di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati
applicati perché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; la Corte ha qualificato la condotta processuale come abuso del processo e ha disposto la condanna a somma ulteriore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. U, n. 14916/2016
richiamata per distinguere nullità e inesistenza della notificazione: è inesistente solo l'attività priva degli elementi costitutivi essenziali o la mera notificazione tentata e non compiuta; ogni altra difformità integra nullità
Cass. Sez. U, n. 8950/2022
richiamata per ribadire che l'autosufficienza non è formalismo eccessivo, ma richiede la puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati e della loro collocazione nel fascicolo
Cass. Sez. U, n. 27433/2023
richiamata per affermare che l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. codifica una ipotesi di abuso del processo quando la decisione conferma la proposta
Cass. Sez. U, n. 28540/2023
richiamata in senso conforme sul collegamento tra art. 380-bis c.p.c. e responsabilità aggravata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce la nullità di una notificazione deve rispettare rigorosamente il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, riportando il contenuto dell'atto e della relata e indicando dove essi siano reperibili negli atti di causa.
- La notificazione è inesistente solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell'atto o quando la consegna si riduca a una mera notificazione tentata e non compiuta, ad esempio con restituzione pura e semplice al mittente; tutte le altre difformità dal modello legale integrano nullità.
- Per sostenere che una notificazione nulla abbia comunque raggiunto il suo scopo, occorre allegare e dimostrare che l'atto sia giunto a destinazione, anche se indirizzato in modo non corretto.
- Se il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., il legislatore ricollega alla mancata adesione alla proposta conseguenze sanzionatorie che possono integrare una ipotesi tipica di abuso del processo.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il rispetto dei termini perentori è decisivo: l'opposizione proposta oltre il termine è inammissibile e l'opposizione tardiva è esperibile solo nei rigorosi limiti di legge.
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