Cassazione Civile, Ordinanza n. 34803/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società in accomandita semplice e della sua legale rappresentante, di un estratto di ruolo e delle relative cartelle di pagamento riguardanti imposte dirette e IVA per gli anni 2004-2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo che l'ente dovesse stare in giudizio tramite Avvocatura dello Stato o propri dipendenti e che, inoltre, l'appello fosse tardivo. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione le contribuenti hanno comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022, depositando la documentazione della domanda e dei versamenti effettuati. In ragione di tale adesione e in assenza di diniego notificato, la Corte ha rilevato il perfezionamento della definizione agevolata e quindi l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta adesione alla definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186, 194 e 200, della legge n. 197/2022, come modificata, rilevando che erano stati depositati sia la domanda telematica sia la prova dei pagamenti dovuti e che non risultava notificato alcun diniego. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della stessa legge, e ha escluso la debenza del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197
ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, applicabile alla lite in esame
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
la definizione si perfeziona con la domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione per definizione agevolata
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
il perfezionamento della definizione resta soggetto all'eventuale diniego da notificarsi entro il termine indicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie estingue il processo quando siano stati tempestivamente presentati la domanda e il pagamento dovuto, purché non sia stato notificato un diniego nei termini previsti.
- Quando la lite è estinta per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- La sopravvenuta definizione della controversia rende irrilevante la decisione sui motivi di ricorso originari, che non vengono esaminati nel merito.
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