Cassazione Civile, Ordinanza n. 36881/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento Tarsu per gli anni 2010/2012 emesso nei confronti di una società che contestava, in origine, la legittimazione della società incaricata della riscossione, la tassabilità dell'intero immobile e, in subordine, l'eccessività dell'importo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo illegittime le procedure di affidamento del servizio e irregolare la sottoscrizione dell'atto. In appello, la società di riscossione ha ottenuto il riconoscimento della propria legittimazione e della regolare sottoscrizione degli avvisi, ma l'avviso è stato ugualmente annullato per asserito difetto di motivazione e per mancata prova dei presupposti dell'azione impositiva. Con il ricorso per cassazione la società di riscossione ha dedotto: 1) ultrapetizione/extrapetizione per avere la CTR deciso sul difetto di motivazione, questione non devoluta; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo; 3) motivazione apparente e illogica nella parte in cui la CTR ha escluso il presupposto impositivo richiamando una generica comunicazione del contribuente; 4) violazione del D.lgs. 507/1993, art. 62, sostenendo che le esclusioni e riduzioni non operano automaticamente e richiedono denuncia e prova; 5) violazione del D.lgs. 507/1993, art. 5, per avere attribuito rilevanza allo smaltimento autonomo di rifiuti non pericolosi; 6) ulteriore ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe annullato l'atto in base a uno smaltimento in proprio, tema diverso dalla domanda originaria che mirava semmai a una riduzione tariffaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto indicati. La Corte ha ritenuto che la CTR fosse incorsa in ultrapetizione esaminando d'ufficio il difetto di motivazione e, soprattutto, che avesse erroneamente applicato il regime delle esenzioni/riduzioni Tarsu, non potendo riconoscere il beneficio senza una specifica denuncia o variazione e senza una prova idonea dei presupposti. Ha inoltre ribadito che il tributo è dovuto per la mera disponibilità dell'area produttiva di rifiuti, a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio di smaltimento, salvo che il contribuente provi i presupposti di esclusione o riduzione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può decidere su questioni non devolute o rinunciate.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. quale parametro del vizio di ultrapetizione.
Norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato per la riproposizione in appello delle domande ed eccezioni assorbite o non accolte.
Le domande e le eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate; il giudice non può pronunciarsi su questioni rinunciate.
Richiamato per affermare che il tributo è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio di smaltimento da parte del singolo utente.
Il tributo è dovuto per occupazione o detenzione di locali e aree scoperte; le esenzioni operano solo per aree non producibili di rifiuti o stabilmente non utilizzabili e richiedono denuncia originaria o di variazione e riscontro obiettivo.
Richiamato per l'obbligo di denuncia informativa del contribuente, funzionale all'ottenimento di esclusioni o riduzioni.
Richiamato in tema di riduzioni tariffarie, da provare con documentazione di data certa e riferimenti cronologici precisi.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice d'appello non può pronunciarsi su questioni nuove o non devolute, né su temi non riproposti ex art. 56 D.lgs. 546/1992 quando la parte vittoriosa in primo grado non li abbia espressamente reiterati.
- La disciplina delle esenzioni e riduzioni della tassa rifiuti non opera automaticamente in base alla sola allegazione di una situazione di fatto: il contribuente deve indicare nella denuncia originaria o di variazione i presupposti del beneficio e fornirne prova idonea.
- La mancanza della denuncia o variazione richiesta dalla normativa tributaria non è emendabile in giudizio per gli anni d'imposta già maturati; può rilevare solo per il futuro mediante nuova denuncia nei termini.
- Il tributo sui rifiuti è dovuto per la mera occupazione o detenzione dei locali produttivi di rifiuti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio da parte del singolo utente, salvo specifiche deroghe dimostrate dal contribuente.
- Quando il giudice ritiene insussistenti i presupposti impositivi o riconosce esenzioni/riduzioni, deve ancorare la decisione a una puntuale base normativa e a un accertamento in fatto chiaro, non potendo fondarsi su riferimenti oscuri o generici.
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