Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26410/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento notificata per euro 98.962,43, relativa a interessi, sanzioni, accessori, IRES e IVA 2009. La società contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la validità della notifica, sostenendo che fosse stata eseguita a mezzo posta raccomandata direttamente dall’agente della riscossione, senza intermediazione di un soggetto abilitato; aveva inoltre dedotto l’illegittimità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva poi accolto l’appello della contribuente solo per difetto di motivazione della sentenza di primo grado, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della cartella. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 59, comma 2, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 339 ss. c.p.c., assumendo che, una volta riscontrato il vizio motivazionale della decisione di primo grado, il giudice d’appello avrebbe dovuto decidere nel merito e non limitarsi a una pronuncia rescindente; (2) nullità della sentenza per difetto di motivazione/logica motivazione ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, poiché la CTR avrebbe annullato la cartella senza esaminare le ragioni di merito della pretesa tributaria. La contribuente ha resistito eccependo l’inammissibilità dei motivi per difetto di autosufficienza e per carente specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità formulate dalla contribuente, ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia ricorrente e ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia. La decisione è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese dell’intero giudizio. La Corte ha affermato che l’appello nel processo tributario è giudizio a contenuto complesso, in cui il giudice di secondo grado cumula le fasi rescindente e rescissoria, salvo ipotesi eccezionali di rimessione al primo giudice; pertanto, una volta ritenuta illegittima la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, la CTR avrebbe dovuto esaminare anche il merito della cartella impugnata. Nel caso concreto, l’annullamento della cartella disposto in appello è stato giudicato immotivato, poiché la sentenza non affrontava le censure sulla validità della notifica e sugli altri vizi dedotti, né le difese dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario, quando il giudice d’appello rileva un vizio della sentenza di primo grado che non impone la rimessione al primo giudice, deve decidere anche il merito della controversia e non limitarsi alla sola pronuncia rescindente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza deve essere sorretta da una motivazione logicamente coerente; non è sufficiente annullare un atto o una decisione senza esaminare le questioni di merito rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.

  • artt. 339 ss. c.p.c.

    Richiamati ai fini della disciplina dell’appello e dei poteri del giudice di secondo grado.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito di memoria in prossimità della decisione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello ha, di regola, natura rescindente e rescissoria insieme: il giudice di secondo grado, se non ricorrono ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, deve decidere nel merito della pretesa impugnata.
  • La mera rilevazione del vizio motivazionale della sentenza di primo grado non consente di annullare automaticamente l’atto impositivo o la cartella: occorre comunque pronunciarsi sulla fondatezza delle censure e delle difese delle parti.
  • L’eccezione di difetto di autosufficienza non è fondata quando il motivo di ricorso censura proprio l’assenza di motivazione sul punto decisivo, poiché non può pretendersi l’indicazione di un passaggio motivazionale inesistente.
  • Una sentenza d’appello che accolga il gravame per un vizio processuale della decisione di primo grado ma poi ometta ogni statuizione sul merito della pretesa tributaria è affetta da nullità per difetto di motivazione e per violazione dei poteri decisori del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.