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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23804/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'appello del condannato avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni, già disposta con sentenza irrevocabile di condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva un unico motivo di violazione di norme processuali per omessa/notificata in modo erroneo del decreto di fissazione dell'udienza camerale sia al difensore di fiducia sia all'interessato, che aveva eletto domicilio presso quel difensore. In particolare, si assumeva che la notificazione via PEC fosse stata effettuata a un avvocato omonimo del difensore nominato, con conseguente nullità assoluta dell'avviso e dell'udienza celebrata senza la partecipazione della difesa di fiducia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Esaminando direttamente gli atti, ha accertato che il decreto di fissazione dell'udienza camerale non era stato notificato al difensore di fiducia correttamente individuato né al condannato, poiché la PEC era stata inviata a un diverso avvocato omonimo, esistente nell'albo con indirizzi distinti. Ha quindi qualificato l'irregolarità come nullità assoluta e insanabile ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., poiché l'omessa notificazione del decreto al difensore di fiducia priva l'interessato del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma incriminatrice del reato presupposto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, indicata come titolo della condanna originaria richiamata nel procedimento di sorveglianza.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Consente di dedurre con ricorso per cassazione l'error in procedendo, che abilita la Corte a esaminare direttamente gli atti processuali.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancata notifica al difensore di fiducia e all'interessato integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato e alla difesa.

  • art. 179, comma 1, c.p.p.

    La nullità derivante dall'omessa notificazione al difensore di fiducia è qualificata come assoluta e insanabile.

  • art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.

    Combinato disposto richiamato per affermare che l'omesso avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia determina nullità assoluta e impone l'annullamento del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando con il ricorso per cassazione si deduce un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la Corte può esaminare direttamente gli atti del procedimento e non è vincolata alla sola motivazione del provvedimento impugnato.
  • L'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di impugnazione al difensore di fiducia dell'interessato determina una nullità di ordine generale assoluta e insanabile, non sanata dalla eventuale notifica a un difensore diverso o d'ufficio.
  • La notificazione eseguita a un soggetto omonimo del difensore nominato non equivale a valida conoscenza processuale dell'avviso, se dagli atti risulta che l'atto non è pervenuto al difensore effettivamente designato né all'interessato domiciliato presso di lui.
  • Nel giudizio di sorveglianza, come negli altri giudizi di impugnazione, il diritto dell'interessato a essere assistito dal difensore di fiducia comprende la necessità che quest'ultimo sia regolarmente avvisato dell'udienza, pena la regressione del procedimento per nullità assoluta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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