Cassazione Civile, Ordinanza n. 09952/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia origina dall'azione proposta dal Comune di Acireale per ottenere dall'azienda sanitaria il rimborso di somme anticipate per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti in strutture residenziali, ai sensi dell'art. 59 della l.r. Sicilia 18 maggio 1996, n. 33. Il Comune aveva agito in opposizione ex art. 3 r.d. n. 639/1910 avverso ordinanza-ingiunzione, e il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendo la lite devoluta al giudice amministrativo. Riassunta la causa davanti al T.A.R., quest'ultimo ha sollevato d'ufficio conflitto di giurisdizione, ritenendo che la pretesa riguardasse diritti soggettivi e la corretta ripartizione, tra amministrazioni, di oneri finanziari determinati direttamente dalla legge, senza esercizio di poteri autoritativi o discrezionali. La Corte di cassazione è stata quindi investita della questione del giudice munito di giurisdizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa al rimborso delle somme anticipate dal Comune per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti. Ha ritenuto che il credito del Comune nasca direttamente dalla legge e che il rapporto dedotto non implichi esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione. Ha inoltre affermato che l'utilizzo del procedimento di cui al r.d. n. 639/1910 non incide sul riparto di giurisdizione. Conseguentemente ha cassato la sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, nella parte in cui aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario, e ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Catania.
Norme richiamate
art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Il procedimento speciale per la riscossione coattiva è utilizzabile dalla P.A. anche per entrate di diritto privato e si fonda su un potere di autoaccertamento privo di discrezionalità; il suo impiego non sposta il riparto di giurisdizione.
art. 59 l.r. Sicilia 18 maggio 1996, n. 33
La disposizione attribuisce al Comune un diritto al rimborso/integrazione della retta giornaliera per il ricovero di anziani non autosufficienti, nei limiti e con gli adempimenti previsti dalla legge, facendo nascere un credito direttamente dalla legge.
Richiamato solo per la comunicazione dell'avviso di perenzione quinquennale nel giudizio riassunto davanti al T.A.R.
Richiamato per le conclusioni scritte del pubblico ministero nel procedimento in Cassazione.
Massime di principio
- Le controversie tra enti pubblici aventi ad oggetto il rimborso di somme o la ripartizione di oneri finanziari stabiliti direttamente dalla legge appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la posizione dedotta è di diritto soggettivo e non vi è esercizio di potere autoritativo o discrezionale.
- L'adozione del procedimento di riscossione previsto dal r.d. n. 639/1910 non incide, di per sé, sul riparto di giurisdizione, poiché tale strumento è espressione di autoaccertamento amministrativo e può essere utilizzato anche per entrate di natura privatistica.
- Quando la pretesa dell'ente territoriale nasce da una norma che ne predetermina presupposti e contenuto, la lite va qualificata come controversia su un'obbligazione legale e non come esercizio di potestà amministrativa.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla natura della posizione soggettiva dedotta, non alla veste formale del provvedimento impugnato.
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