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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24672/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: 1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per avere la corte di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta, proposta in sede di appello, di applicazione della sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.), posta a supporto dalla manifestazione di disponibilità del ricorrente a svolgere lavori di pubblica utilità; 2) nullità della sentenza per non riconducibilità al ricorrente, poiché nel dispositivo era indicato un soggetto diverso (Vona Daniele) anziché De Leo Simone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato quanto alla nullità, individuandolo come mero errore materiale nel dispositivo e disponendone la correzione (sostituzione del nome Vona Daniele con De Leo Simone) ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato: la corte di appello ha omesso di esaminare la richiesta di sospensione condizionale della pena formulata in appello e la relativa disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità, limitandosi a confermare la valutazione del primo giudice sulla mancanza di disponibilità in primo grado. Poiché in sentenza mancava un giudizio prognostico sulla recidiva e la Corte di Cassazione non disponeva di elementi per decidere sul merito del beneficio, ha annullato la parte della sentenza relativa alla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame; ha inoltre disposto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione per indicare concorso di persone nel reato; usata come riferimento alla qualifica penale contestata a De Leo

  • D.Lgs. 74/2000 art. 8

    Riferimento normativo al reato contestato insieme all'art. 110 c.p.; indicato nel capo di imputazione

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione per vizio di motivazione e contraddittorietà della motivazione; invocata per censurare l'omessa pronuncia su una specifica richiesta formulata in appello

  • art. 130 c.p.p.

    Prevede la correzione delle sentenze e degli altri provvedimenti per errori materiali anche d'ufficio; interpretata come titolo per correggere il nome erroneamente trascritto nel dispositivo

  • art. 165 commi 1 e 2 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; invocata con riferimento alla richiesta del ricorrente e alla valutazione che la corte di merito doveva effettuare (in particolare la prognosi di recidiva e l'eventuale idoneità della disponibilità ad eseguire lavori di pubblica utilità)

Massime di principio

  • Se in appello viene chiesta la sospensione condizionale della pena e vengono allegati elementi nuovi (es. manifestazione di disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità), la corte d'appello deve esaminare espressamente tale richiesta e motivare la sua decisione; l'omessa pronuncia determina l'annullamento con rinvio quando la Cassazione non ha elementi per pronunciarsi sul merito.
  • Gli errori materiali nel dispositivo (ad es. indicazione del nome di un soggetto diverso) non costituiscono nullità quando dal contesto emerge chiaramente a chi si riferisce la decisione; tali errori sono correggibili ex art. 130 c.p.p. anche nell'ambito del giudizio di legittimità.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione prognostica di merito (es. rischio di recidiva) quando mancano elementi utili nel fascicolo: in tali casi provvede ad annullare con rinvio per consentire al giudice di merito di svolgere la valutazione approfondita richiesta.
  • In presenza di richieste sopravvenute o di elementi nuovi in appello che incidono su misure alternative o benefici della pena, il giudice d'appello ha l'obbligo di esaminare e motivare specificamente la decisione su tali elementi, sotto pena di vizio motivazionale.
  • La correzione di errori materiali deve essere disposta dal giudice che ha emesso il provvedimento, o, se impugnato, dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione; la parte interessata può ottenere l'annotazione e la rettifica senza che ciò comporti annullamento sostanziale della decisione.

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