Cassazione Penale, Ordinanza n. 08449/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha chiesto in sede esecutiva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati già oggetto di condanna: un episodio di esercizio abusivo della professione, commesso nel 2014, e il possesso di un documento di identità contraffatto, commesso nel 2018. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la prova dell'unicità del disegno criminoso, rilevando che i fatti erano distanti nel tempo, diversi per modalità e privi di collegamento desumibile dalle sentenze di merito; in particolare, la difesa non aveva allegato elementi idonei a dimostrare che il documento falso fosse stato procurato per agevolare l'attività professionale. Con il ricorso per cassazione si contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento della continuazione e l'applicazione del parametro di cui all'art. 81, secondo comma, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la decisione del giudice dell'esecuzione. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta logica, coerente e non manifestamente illogica, perché ha escluso il vincolo della continuazione tra reati commessi in tempi diversi e con modalità differenti, in assenza di elementi sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la continuazione; richiede che i reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso unitario, desumibile da elementi sintomatici come vicinanza cronologica, causale, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato e omogeneità delle violazioni.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova che i singoli reati siano parte integrante di un programma deliberato fin dall'origine nelle sue linee essenziali, al quale si aggiunge di volta in volta la volizione necessaria all'attuazione del programma criminoso.
- La prova del medesimo disegno criminoso non può fondarsi su mere affermazioni difensive, ma deve emergere da elementi oggettivi e sintomatici, tra cui la vicinanza temporale, la connessione causale, le modalità esecutive, la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso e l'omogeneità delle violazioni.
- Quando i reati risultano commessi a distanza di tempo, con modalità differenti e senza un collegamento emergente dagli atti di cognizione, è legittimo escludere il vincolo della continuazione.
- In sede di legittimità, la motivazione del giudice dell'esecuzione sul diniego della continuazione è insindacabile se non è apodittica e non presenta manifeste illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo la dimostrazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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