Cassazione Penale, Sentenza n. 20689/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna (Tribunale di Bologna 7/11/2009 e Corte d'appello di Bologna 24/06/2010) e, di conseguenza, la revoca dell'ordine di esecuzione della pena di 15 anni (emesso 30/11/2011 e eseguito 9/08/2024). Le censure principali erano: 1) l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Gaetana Cacioppo sarebbe invalida perché la sottoscrizione dell'imputato sarebbe stata autenticata dal difensore in sua assenza (documento inviato via fax dalla Spagna) e il ricorrente aveva disconosciuto la firma; 2) omissione della traduzione in lingua a lui nota di atti processuali successivi (oltre ai primi atti tradotti), con la conseguente incapacità a comprendere gli atti e dunque nullità delle notifiche e degli atti processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima l'autenticazione della firma effettuata dall'avv. Cacioppo anche se non eseguita in sua presenza, richiamando orientamento consolidato secondo cui il difensore può attestare la genuinità della sottoscrizione e assumersene la responsabilità. Ha considerato il disconoscimento della firma come generico e non sufficientemente specificato. Quanto alla traduzione, la Corte ha ritenuto che Mataich avesse acquisito sufficiente conoscenza della lingua italiana (anche in ragione del periodo di detenzione in Italia tra il 2005 e il 2006) e che la traduzione di atti iniziali non implichi automaticamente il diritto alla traduzione perpetua di tutti gli atti successivi; dunque non sussisteva l'irregolarità dedotta. Per questi motivi l'elezione di domicilio, le notifiche e l'ordine di esecuzione sono stati considerati regolari. Mataich è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Denunciate come i reati per i quali è stata inflitta la condanna (traffico e detenzione di stupefacenti).
Norma richiamata quale titolo dell'istanza incidentale per chiedere la declaratoria di nullità della notifica dell'estratto contumaciale e la conseguente revoca dell'esecuzione.
Riferito all'elenco degli atti che possono richiedere traduzione in lingua a lui nota; la Corte ha ritenuto che l'aver tradotto atti iniziali non comporti automaticamente il diritto alla traduzione di tutti gli atti successivi, specie se il destinatario ha acquisito nel tempo sufficiente conoscenza della lingua italiana.
Base normativa per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'autenticazione da parte del difensore della sottoscrizione dell'assistito è ammissibile anche se la firma non è stata apposta in sua presenza, purché il difensore si assuma responsabilmente la genuinità della dichiarazione; il semplice disconoscimento generico della firma è insufficiente per invalidare l'atto.
- L'elezione di domicilio presso lo studio del difensore vale come luogo valido per le notifiche se il difensore è stato domiciliatario effettivo e ha ricevuto gli atti; contestazioni sulla ritualità devono essere documentate con elementi specifici.
- L'obbligo di traduzione degli atti processuali va valutato concretamente: la traduzione di atti iniziali non impone automaticamente la traduzione continua di tutti gli atti successivi se il destinatario ha dimostrato, o risulta, conoscenza sufficiente della lingua in cui gli atti sono redatti.
- Per ottenere l'annullamento di notifiche o di misure esecutive per vizi formali è necessario allegare fatti e prove precise (es. circostanze che dimostrino l'inesistenza dell'elezione di domicilio o la non conoscenza della lingua), altrimenti la censura rischia di essere ritenuta infondata.
- Le impugnazioni incidentali ex art. 670 c.p.p. hanno un grado di rigorosità probatoria: il giudice valuta la congruità e la specificità delle eccezioni e si richiama a precedenti giurisprudenziali consolidati quando emergono questioni sulla autenticazione e sulle notifiche.
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