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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19573/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un istituto bancario per Irpeg e Ilor versate in relazione alla dichiarazione dei redditi 1985, con riferimento agli interessi su crediti d'imposta maturati nell'esercizio 1984. Formatasi la reiezione per silenzio-rifiuto, la contribuente aveva ottenuto accoglimento nei primi gradi. L'amministrazione aveva poi promosso innanzi alla Commissione Tributaria Centrale un giudizio che era stato dichiarato estinto per mancato deposito della dichiarazione di persistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Contro tale sentenza l'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione e, parallelamente, ricorso per revocazione deducendo di avere invece depositato tempestivamente la dichiarazione di persistenza dell'interesse. La sentenza qui impugnata aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per tardività. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha censurato tale declaratoria; tuttavia, nelle more, la Corte di cassazione aveva già deciso il distinto ricorso avverso la sentenza di estinzione, cassando con rinvio la decisione della Commissione Tributaria Centrale e accertando che la dichiarazione di persistenza dell'interesse era stata tempestivamente presentata. Di conseguenza, è venuto meno l'interesse a coltivare il presente ricorso.

La decisione

La Corte ha rilevato che una precedente sentenza di cassazione, intervenuta su ricorso connesso e avente ad oggetto la medesima questione della dichiarazione di persistenza dell'interesse, aveva già cassato con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva dichiarato l'estinzione del processo. Poiché quella pronuncia aveva positivamente accertato l'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione di persistenza, la questione dedotta nel presente giudizio è risultata ormai superata. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza dell'inammissibilità. È stato inoltre escluso l'obbligo dell'Agenzia di versare l'ulteriore contributo unificato, in quanto amministrazione dello Stato soggetta al regime della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 55, d.l. 25 giugno 2008, n. 112

    dichiarazione di persistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio

    la mancata dichiarazione comportava l'estinzione del processo dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale; nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale dichiarazione fosse stata invece tempestivamente depositata.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    è stata la base del ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del meccanismo della prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Se, nelle more del giudizio di cassazione, interviene una pronuncia definitiva su un ricorso connesso che accerti in modo risolutivo il fatto costitutivo o impeditivo posto a base dell'impugnazione, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'autonomia tra giudizio di cassazione avverso una sentenza e giudizio di revocazione contro la medesima decisione non esclude che l'esito dell'uno incida sull'interesse a coltivare l'altro, quando la Corte abbia già definitivamente risolto la questione sostanziale oggetto del gravame.
  • La declaratoria di estinzione per mancato deposito della dichiarazione di persistenza dell'interesse presuppone che tale dichiarazione non sia stata effettivamente versata agli atti; se in sede di legittimità viene accertato il contrario, viene meno il fondamento della decisione di estinzione.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, per le quali opera la prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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