Cassazione Penale, Sentenza n. 13001/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per furto di energia elettrica aggravato (manomissione del contatore). Deduce tre motivi: (1) mancata prova del dolo specifico, sostenendo che l'accertamento è avvenuto a seguito dell'accesso dei tecnici ENEL per voltura e non dimostra una preventiva manomissione da parte sua; (2) errata applicazione della recidiva, contestandone la motivazione; (3) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale, condividendo il Tribunale, abbia legittimamente desunto la consapevolezza dell'illecito dalla circostanza che la Buccino era utilizzatrice dell'utenza alimentata abusivamente e dalla palese caratteristica della manomissione. Sui restanti motivi ha ritenuto congrua la decisione di primo grado di riconoscere la recidiva sulla base dei precedenti penali indicati nel certificato e congrua la valutazione negativa sulla prevalenza delle attenuanti in considerazione della gravità, durata e valore dei prelievi. Ha inoltre affrontato il profilo processuale relativo alla sopravvenuta modificazione della procedibilità (divenuta a querela) ritenendo che, in presenza di ricorso inammissibile, vada comunque pronunciata immediatamente l'inammissibilità (richiamando orientamenti delle Sezioni Unite), senza obbligo di dare avviso per la presentazione della querela. Per legge (art. 616 c.p.p.) ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Le norme sul furto e sulle aggravanti sono state ritenute applicabili: il reato di cui è accusata la ricorrente è stato valutato come furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose, desumendo il dolo dalla condotta e dalle modalità dell'allaccio.
artt. 125 e 530 cod. proc. pen.
Richiamati nel contesto del censimento del dolo specifico; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione dei principî processuali invocati e che la valutazione probatoria sia logica e congrua.
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito può basare la decisione sul fattore che ritiene predominante (personalità del condannato o gravità del fatto). L'obbligo di analitica motivazione riguarda il riconoscimento delle attenuanti, non la decisione negativa, purché questa sia congrua e non contraddittoria.
La modifica che rende il reato perseguibile a querela non impedisce la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso: qualora il ricorso appaia inammissibile, non si applicano le disposizioni transitorie che richiederebbero un differimento per consentire la querela, e non sussiste obbligo di avviso alla persona offesa quando il ricorso è inammissibile (orientamento delle Sezioni Unite 'Salatino').
Disposta la condanna alle spese processuali e, essendosi ravvisata colpa nel ricorso, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (quantificata in euro 3.000,00).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018 - 'Salatino' e altre pronunce richiamate)
Principio applicato: la sopravvenuta procedibilità a querela non costituisce abolitio criminis tale da prevalere sull'inammissibilità del ricorso; il giudice di legittimità può dichiarare immediatamente l'inammissibilità anche se la norma prevede un termine per la querela.
Massime di principio
- In reati di furto di energia elettrica la prova del dolo può essere desunta dall'uso continuativo dell'utenza e dalla evidenza della manomissione del contatore: la presenza dei tecnici per voltura non esclude automaticamente una manomissione preventiva.
- Le questioni già esaminate e decise nel merito non trovano facilmente spazio in Cassazione se solo riformulate; la Suprema Corte verifica la congruità logico-giuridica della motivazione già data dai giudici di merito.
- La recidiva facoltativa richiede motivazione specifica ma tale onere può ritenersi assolto anche in modo implicito se emergono dai documenti processuali (p. es. certificato dei precedenti) indici di maggiore pericolosità.
- Il giudice può escludere le circostanze attenuanti generiche dando rilievo al fattore che ritiene prevalente (gravità del fatto, durata, valore), e tale scelta è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria.
- La sopravvenuta modifica che rende un reato perseguibile a querela non impedisce al giudice di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità di un ricorso già manifestamente viziato; non sempre è necessario attendere eventuali termini transitori per la querela.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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