Cassazione Penale, Sentenza n. 33219/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Cremona, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Brescia, per il reato previsto dall'art. 495 c.p., avendo dichiarato a due agenti di polizia generalità false, affermando di chiamarsi con un nome diverso dal proprio. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato il malore accusato al momento del fatto, asseritamente provocato dalla paura e dalla preoccupazione per i suoi precedenti, nonché il timore di ritorsioni connesse a una presunta parentela con un dittatore rumeno e il timore delle conseguenze di una nuova condanna. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la prognosi sfavorevole sull'astensione dalla commissione di ulteriori delitti, sostenendo che risultasse unicamente una precedente condanna per tentato furto. Con il terzo motivo ha contestato la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con un decreto penale del Tribunale di Monza, sostenendo che il termine quinquennale fosse decorso prima della nuova condanna e che il precedente reato fosse pertanto estinto. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che l'indicazione di un nome specifico diverso dal proprio dimostrava la consapevolezza e volontà della falsa dichiarazione. Il timore di ritorsioni o l'intento di evitare le conseguenze di una nuova condanna costituiscono, al più, il movente della condotta e non incidono sul dolo del reato; anzi, tali ragioni presuppongono una scelta deliberata di occultare la propria identità. Le deduzioni sul malore sono state giudicate generiche e assertive. Il secondo motivo è stato rigettato perché dal casellario risultavano tre precedenti condanne per tentato furto, oltre al fatto che il diniego delle attenuanti generiche e dell'art. 131-bis c.p. era stato fondato anche su ulteriori elementi. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: ai fini della revoca ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p., rileva la data di commissione del nuovo reato e non quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta. Poiché il nuovo reato era stato commesso il 12 settembre 2019, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente condanna del 16 marzo 2018, la revoca era legittima.
Norme richiamate
false dichiarazioni sulla propria identità o qualità personali
Il dolo consiste nella consapevolezza e volontà di fornire generalità difformi da quelle effettive; il movente della condotta non esclude tale elemento soggettivo.
particolare tenuità del fatto
Il diniego della causa di non punibilità può essere fondato sui precedenti dell'imputato e su ulteriori elementi valorizzati dalla decisione di merito.
estinzione del reato per esito positivo della sospensione condizionale
La questione dell'estinzione non incide sulla revoca quando il nuovo reato sia stato commesso nel periodo rilevante.
revoca della sospensione condizionale della pena
Il termine quinquennale ai fini della revoca deve essere riferito alla commissione del nuovo reato, non alla data del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta.
condanna al pagamento delle spese processuali
Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel reato di false dichiarazioni sulla propria identità, il dolo è integrato dalla consapevolezza e volontà di indicare generalità diverse da quelle effettive; la finalità perseguita dall'agente costituisce il movente e non esclude il dolo.
- Il timore di conseguenze personali, giudiziarie o ritorsive non esclude il dolo della falsa dichiarazione quando dimostra che l'agente ha deliberatamente scelto di occultare la propria identità proprio per evitare tali conseguenze.
- Deduzioni generiche e meramente assertive su un malore o su una condizione emotiva non sono idonee a escludere l'elemento soggettivo, se la motivazione di merito ha adeguatamente valorizzato la condotta consapevole dell'imputato.
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., rileva la data di commissione del nuovo reato e non quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta.
- La valutazione negativa ai fini delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto può essere sostenuta dai precedenti penali dell'imputato e da ulteriori elementi specificamente valorizzati dal giudice di merito.
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