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Sentenza

Sentenza n. 4636/2026 - Napoli, Sezione 6

Giustizia amministrativa202604040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)

Prevale il privato

La controversia

Due lavoratori stranieri, entrati in Italia sulla base di nulla osta al lavoro subordinato rilasciati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli in favore di un datore di lavoro legale rappresentante di una società di ristrutturazioni, hanno impugnato i provvedimenti con cui lo S.U.I. ha revocato i nulla osta, ritenendo inesistente il datore di lavoro titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. I ricorrenti hanno dedotto la carenza del presupposto della revoca, sostenendo che l’esito negativo della verifica della Questura fosse stato determinato da una mera discrepanza anagrafica: il nome del datore di lavoro risultava nei nulla osta e nei database ministeriali senza un trattino tra due elementi del cognome, mentre nei documenti identificativi italiani, nella carta d’identità e nel permesso di soggiorno di lungo periodo, lo stesso soggetto risultava con il trattino. La coincidenza della data e del luogo di nascita e della qualità di legale rappresentante della società dimostrava, secondo i ricorrenti, che si trattava della medesima persona. La questione era stata rappresentata all’amministrazione anche mediante memoria partecipativa, ma le verifiche necessarie risultavano essere state attivate soltanto dopo la proposizione dei ricorsi. I ricorrenti hanno inoltre documentato l’assunzione e il successivo licenziamento collettivo intervenuto il 9 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per evidente connessione e li ha accolti nel merito, ritenendoli manifestamente fondati. La documentazione prodotta ha comprovato sia l’assunzione e il successivo licenziamento dei ricorrenti sia la titolarità, da parte del datore di lavoro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il giudice ha ritenuto altamente probabile che le revoche fossero fondate su un equivoco derivante dalla diversa grafia del nome del datore di lavoro, nonostante la coincidenza del luogo e della data di nascita e della sua qualità di legale rappresentante della società. L’amministrazione, alla quale la discrasia era stata segnalata, avrebbe dovuto svolgere tempestivamente le necessarie verifiche, invece di fondare la revoca sull’esito meramente formale della verifica anagrafica. I provvedimenti impugnati sono stati pertanto annullati. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della fattispecie. I ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore a carico dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione del compenso del difensore dei ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

  • d.m. 147/2022

    Richiamato, unitamente all’art. 82 d.P.R. 115/2002, per determinare il compenso del difensore in ragione della natura, complessità e serialità delle cause.

Massime di principio

  • La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato non può fondarsi esclusivamente su una discrepanza formale nella grafia del nome del datore di lavoro quando gli altri dati identificativi, quali luogo e data di nascita e ruolo societario, consentono di ritenere che si tratti della medesima persona.
  • Prima di revocare un nulla osta per asserita inesistenza o mancata identificazione del datore di lavoro, l’amministrazione deve verificare in modo sostanziale l’identità del soggetto attraverso tutti i dati disponibili e non può arrestarsi a un esito negativo determinato da una mera difformità anagrafica.
  • Quando la problematica identificativa sia stata specificamente segnalata all’amministrazione mediante memoria partecipativa, l’amministrazione deve svolgere le necessarie verifiche prima di adottare un provvedimento sfavorevole; l’attivazione delle verifiche soltanto dopo la proposizione del ricorso non sana il vizio dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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